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PERGINE. L’associazione nazionale AltVelox che si batte contro i rilevatori fissi di velocità, ha presentato e continua a formalizzare numerosi ricorsi avanti il Giudice di Pace e Prefetto, per verbali di contravvenzione emessi dalla Polizia Locale di Pergine Valsugana per presunte violazioni commesse da automobilisti, di cui all’art. 142 Codice della Strada, infrazioni rilevate con apparecchiature autovelox «prive di debita omologazione e quindi che non possono emettere prova legale» - (Cass. n.10505/2024 del 18.04.2024 -
n.19732/2024 del 10.07.2024 - n.20913/2024 del 26.07.2024 ed ultima Cass. n.26315/2024 del 09.10.2024).
«Nonostante le quattro denunce querele già formalizzate – dice l’associazione -, il Commissario del Governo di Trento, non ha ancora deciso di intervenire e con il suo
immobilismo sta permettendo tutt'oggi al Comune di Pergine Valsugana di sanzionare i cittadini con strumenti elettronici illegali e in assenza del dato essenziale di una elevata incidentalità. Nonostante tutto questo i cittadini che contestano le sanzioni, dopo 60 giorni si vedono arrivare una seconda sanzione, che gli contesta di non avere comunicato i dati del conducente (art.126-bis CdS)».
Per i ricorrenti «Si deve evidenziare che gli appartenenti al Corpo Intercomunale Polizia Locale Alta Valsugana, nonché i dipendenti del Comune di Pergine Valsugana, devono essere a conoscenza che la legge e le ultime norme vigenti vieta loro di emettere un secondo verbale riferito alla “mancata comunicazione dei dati della patente art. 126 bis Codice della Strada, in presenza di ricorso amministrativo non definito, tenuto conto che all’atto della presentazione del ricorso (che sia il Giudice di Pace o la Prefettura) essi ricevono una copia del ricorso per le contro deduzioni in ordine ai fatti descritti e contestati. Quindi “non possono non sapere”».
Ricorda AltVelox: «La Corte Costituzionale con pronuncia n° 27/2005 del 12/01/2005: "In nessun caso, quindi, il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione".
La recente Sentenza Corte di Cassazione n° 24012/2022 del 03/08/2022 ha disposto che: "...l’obbligo di comunicazione dei dati del conducente entro sessanta giorni, ai sensi dell’art. 126-bis, comma 2, c.d.s., in caso di ricorso avverso il presente verbale, decorre dalla data di notifica del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti per legge”) e, dunque, non dalla definizione delle eventuali opposizioni proponibili, in sede amministrativa o giudiziale, averso lo stesso verbale di contestazione..."
Corte di Cassazione con ennesima ordinanza n. 26553/2024 del 11/10/2024 ha ribadito il concetto che sicuramente non vi è ancora stato chiarito, ovvero che la comunicazione dei dati decorre dal termine del procedimento amministrativo qualora respinto. Nell’ordinanza n. 26553/2024 della Suprema Corte si legge che la suddetta violazione si configura solo all’esito del giudizio di opposizione contro il verbale di contestazione dell’infrazione. Prima di quel momento, infatti, sull’automobilista non grava alcun obbligo di comunicazione dei dati del conducente della vettura al momento dell’infrazione.
«Una giurisprudenza molto chiara e impossibile da non comprendere ed allora perché il comune emette questo secondo verbale, economicamente spesso più oneroso del primo e che obbliga il ricorrente ad un secondo ricorso? Ve lo diciamo noi... queste somme vengono messe a ruolo e nel bilancio preventivo del Comune o Ente che l'ha emessa e non devono essere rendicontate. Ad ogni ricorso che ci verrà richiesto formalizzeremo analoga denuncia querela sino a quando l'Autorità Giudiziaria non deciderà di intervenire».


