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ALA. La Corte di Cassazione ha confermato una sentenza destinata a fare giurisprudenza in materia di tutela dei lavoratori con disabilità. Con la decisione n. 21716 del 25 giugno 2026, i giudici hanno respinto il ricorso presentato dalla Ninz di Ala, confermando quanto stabilito dalla Corte d'Appello di Trento nel marzo 2023: il licenziamento di un dipendente disabile per il superamento del periodo di comporto costituisce una forma di discriminazione se il datore di lavoro non dimostra di aver adottato tutte le misure ragionevoli per conservarne l'occupazione.
Il caso riguarda un lavoratore metalmeccanico, dipendente dell'azienda da diciassette anni, affetto da una grave forma di diabete mellito che aveva comportato anche l'amputazione di un piede. A causa delle prolungate assenze per malattia aveva superato il periodo di comporto previsto dal Contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici, pari a 578 giorni, ed era stato licenziato.
Secondo la Cassazione, però, il datore di lavoro non può limitarsi ad applicare automaticamente il contratto collettivo quando il dipendente si trova in una condizione di particolare fragilità. L'azienda avrebbe dovuto informare il lavoratore della possibilità di usufruire di 24 mesi di congedo non retribuito previsti dal contratto, soluzione che avrebbe evitato il superamento del periodo di comporto e quindi il licenziamento.
I giudici sottolineano inoltre che il datore di lavoro aveva l'obbligo di avviare un confronto con il dipendente per verificare il collegamento tra le assenze e la condizione di disabilità e valutare l'adozione di misure ragionevoli, proporzionate e idonee a evitare il recesso. Non averlo fatto integra un comportamento discriminatorio.
La vicenda era stata portata davanti ai giudici dal lavoratore con il sostegno della Cgil, assistito dall'avvocato Giovanni Guarini e dall'Ufficio Vertenze di via Muredei. La pronuncia della Corte di Cassazione conferma integralmente quella della Corte d'Appello di Trento, che per la prima volta in Trentino aveva riconosciuto il carattere discriminatorio di un licenziamento di questo tipo.
La decisione rappresenta un precedente rilevante anche per altri casi analoghi. Il principio affermato dalla Corte di Cassazione è che i lavoratori affetti da gravi patologie o disabilità non possono essere trattati allo stesso modo degli altri dipendenti quando ciò comporta uno svantaggio legato alla loro condizione. Prima di procedere al licenziamento, il datore di lavoro è tenuto a dimostrare di aver valutato e adottato ogni soluzione ragionevole per consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.


