ROVERETO. Fermato per guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro della patente, riesce a riottenerla grazie al giudice che cancella la sospensione disposta dal commissariato del governo e, tra l'altro, gli restituisce i dieci punti decurtati a norma di legge.

Motivo? L'etilometro non era revisionato. Meglio: lo era per l'anno in cui è stato controllato il guidatore ma non quello precedente. Di qui la nullità, per il magistrato onorario, del provvedimento. La questione «macchinari» per l'accertamento di comportamenti illeciti quando si è al volante, insomma, continua a tenere banco.

Come per gli autovelox, infatti, quando si viene presi in castagna si cercano scappatoie impugnando le sanzioni per evitare, al di là della multa in sé, proprio il ritiro del documento che abilita alla circolazione e che, di fatto, «appieda» il discolo di turno.Tornando all'automobilista roveretano, era stato fermato dalla polizia stradale sulla statale rivana verso la mezzanotte del 30 novembre 2024 e sottoposto ad accertamento per capire se quella sera avesse bevuto. L'apparecchio in dotazione alla pattuglia aveva registrato un tasso di alcol nel sangue pari a 1,32 grammi per litro. La patente, quindi, gli era stata ritirata e successivamente il commissariato del governo di Trento ne aveva disposto la sospensione per tre mesi con conseguente decurtazione di dieci punti dalla stessa. Il conducente, però, ha impugnato il provvedimento davanti al giudice di pace contestando la mancata indicazione di modello, omologazione e taratura dell'etilometro e l'omissione dell'avviso della facoltà di farsi assistere da un avvocato difensore.

La prefettura, in udienza, ha ovviamente chiesto il rigetto del ricorso deducendo che l'automobilista era stato fermato in condizioni di guida irregolare, con evidenti sintomi di ebbrezza, che l'avviso al difensore era stato proposto, come risulta dal verbale firmato, e che l'etilometro utilizzato era modello «Acs Saf'Ir» regolarmente omologato con decreto ministeriale del 6 maggio 2020 e sottoposto a taratura il 24 aprile 2024, come da libretto metrologico prodotto. Tutto a posto quindi? Giammai! Lo strumento utilizzato per accertare l'ebbrezza era sì a posto per il 2024 ma non per l'anno precedente. Il giudice Raffaele Moschettino, infatti, in sentenza sottolinea come sia «mancata la produzione della certificazione di verifica periodica annuale riferita all'anno 2023, prevista dal codice della strada secondo cui gli strumenti devono essere sottoposti a verifica almeno una volta l'anno, a garanzia della costanza e affidabilità del dato tecnico».

Il magistrato onorario, poi, cita la corte di cassazione: «Ha espressamente stabilito che, qualora l'etilometro non sia stato sottoposto alla revisione periodica, le misurazioni effettuate non possano considerarsi valide e ciò, consequenzialmente, rende nullo il test eseguito». Di qui la restituzione della patente e pure dei punti decurtati.