Va in vendemmia e in 2 settimane guadagna 205 euro, l'Inps gli toglie la pensione
L'uomo si era ritirato dal lavoro con «quota 100» e per l'istituto di previdenza non avrebbe potuto avere altre entrata e quindi avrebbe dovuto restituire 29mila euro. La richiesta è stata rigettata in primo grado e in appello: il pensionato dovrà «rimborsare» solo gli assegni che ha percepito mentre era retribuito per il lavoro in campagna
TUENNO Guadagna 280 euro, ora dovrà pagarne 19mila
ROVERETO. In due anni aveva guadagnato, vendemmiando, 205 euro. Un'entrata extra che poteva costargli 29 mila euro. Questa è infatti la cifra che l'Inps voleva che un pensionato restituisse all'ente per le 26 ore di lavoro retribuito. 26 ore pagate in totale 205 euro che dovevano essere "compensate" dalla restituzione integrale di due anni di pensione. Una richiesta che ha trovato il no del giudice del lavoro roveretano Michele Cuccaro e che ora incassa anche il no della corte d'appello di Trento. Che ha sposato - e ampiamente motivato con riferimento anche al recente scritto della Corte Costituzionale - le parole del primo grado: sono da restituire solo gli assegni relativi ai mesi nei quali il pensionato ha lavorato. Quindi due mensilità.
Dunque, il protagonista è un uomo che nel gennaio del 2021 è andato in pensione utilizzando quota 100. L'uomo si gode la sua pensione e non pensa di far del male a lavorare nel settembre di quell'anno, come operaio agricolo per sette giorni, 14 ore totali e poco più di 104 euro guadagnati. Tutto dichiarato, tutto alla luce del sole. Un impiego più che temporaneo che ha portato l'Inps a chiedere all'uomo la restituzione di tutto quanto percepito come pensione del 2021 ossia poco più di 14 mila euro. Il provvedimento è del 2024 e così al pensionato viene chiesta anche la restituzione della pensione annuale del 2022 perché anche quell'anno aveva lavorato come operaio agricolo (sei giorni, 12 ore, 101,79 euro di compenso).
L'uomo si rivolge all'avvocato Giovanni Guarini per portare all'attenzione della giustizia quella che appare come una richiesta sproporzionata. Come detto in primo grado il giudice Cuccaro accoglie parzialmente le richiesta del pensionato decidendo che l'uomo deve restituire solo gli assegni ricevuti nei mesi in cui ha lavorato. L'Inps ha però presentato appello, puntando su tre argomenti. Ha quindi spiegato che «è errata la soluzione adottata dal tribunale, di limitare il divieto di cumulo alle sole mensilità in cui vi era stato lo svolgimento di lavoro con percezione del relativo reddito, in quanto il dato di fatto della percezione di un reddito da lavoro subordinato, anche minimo, costituisce di per sé condizione ostativa alla percezione della pensione per l'intero anno, unica interpretazione idonea ad esplicare effetto deterrente».
E che «nel complessivo impianto previdenziale, per ogni ipotesi di accesso anticipato alla pensione, tanto più in previsioni sperimentali, vige la regola del divieto di cumulo». In sintesi anche guadagnare pochi euro se in pensione si è andati con l'agevolazione di quota 100 deve comportare la perdita di tutti gli assegni dell'anno. Diversa è stata la conclusione cui sono giunti i giudici di secondo grado. Che nella sentenza scrivono: «La disposizione che prevede che la pensione quota 100 non sia cumulabile, fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, non può essere intesa, nella sua lettera, nel senso dell'assoluta incompatibilità tra la fruizione del trattamento pensionistico e la percezione di redditi da lavoro dipendente».
Questo perché «questa previsione non è stata espressamente inserita dal legislatore che, se avesse inteso escludere il diritto del pensionato alla percezione della pensione per l'intero anno nel cui ambito è stata svolta la prestazione lavorativa, e quindi anche per periodi anteriori e successivi a quello in cui vi è stata produzione di reddito, lo avrebbe detto espressamente, anche in considerazione della rilevanza di un simile effetto rispetto ad una prestazione sottoposta alla tutela costituzionale, di rango vitale per la persona, in quanto finalizzata a fornire mezzi di sussistenza al lavoratore fuoriuscito dal mondo del lavoro accettando un sacrificio reddituale».
Infine citando una recente sentenza della corte Costituzionale, i giudici scrivono che «la lettura costituzionalmente orientata della previsione di non cumulabilità tra la pensione "quota 100" e il reddito da lavoro dipendente induce a limitare la sospensione della prestazione previdenziale ai soli ratei dei periodi coperti dal contratto di lavoro, mentre al di fuori dei periodi nei quali il pensionato ricava altri redditi da lavoro si riattiva la funzione previdenziale del trattamento pensionistico, finalizzato a fornire i mezzi di sussistenza al lavoratore fuoriuscito per motivi di età dal mondo del lavoro».