Caldes: no alla centrale, il Comune vince al Tar

Il Tar di Trento ha respinto il ricorso presentato dalla Lorengo Energia srl. Il tribunale amministrativo, rilevando che «l'amministrazione di Caldes ha rettamente esercitato la propria potestà nel quadro della riserva che le spetta, avendo ispirato la propria determinazione a fini esclusivamente urbanistici posti a tutela, conservazione e valorizzazione di un'area del territorio che caratterizza naturalisticamente quel tratto della valle», ha disatteso tutte le obiezioni sollevate dalla società contro la deliberazione del 24 settembre scorso, con la quale il consiglio comunale di Caldes ha negato la deroga urbanistica necessaria alla realizzazione di un impianto idroelettrico sul fiume Noce a Bozzana

di Lorena Stablum

Il Tar di Trento ha respinto il ricorso presentato dalla Lorengo Energia srl. Il tribunale amministrativo, rilevando che «l'amministrazione di Caldes ha rettamente esercitato la propria potestà nel quadro della riserva che le spetta, avendo ispirato la propria determinazione a fini esclusivamente urbanistici posti a tutela, conservazione e valorizzazione di un'area del territorio che caratterizza naturalisticamente quel tratto della valle», ha disatteso tutte le obiezioni sollevate dalla società contro la deliberazione del 24 settembre scorso, con la quale il consiglio comunale di Caldes ha negato la deroga urbanistica necessaria alla realizzazione di un impianto idroelettrico sul fiume Noce a Bozzana.
Così facendo, la valutazione urbanistica viene rimessa in capo all'autorità comunale, titolare della potestà decisionale. In sostanza, il collegio non ha rilevato nessuna «lacuna, perplessità o incertezza nelle argomentazioni di carattere esclusivamente urbanistico svolte dal Comune di Caldes» e le ha giudicate «incontrovertibilmente centrate sulla piana osservanza delle richiamate disposizioni pianificatorie sia locali che provinciali sulle aree agricole di pregio». In primo luogo, il giudice afferma che l'amministrazione comunale ha operato bene «nel puntualizzare che l'interesse sotteso alla richiesta di deroga avrebbe dovuto risultare prevalente rispetto a quello oggettivamente posto in sede di pianificazione». La sentenza passa poi alla definizione del concetto di «zone agricole di pregio», nel cui ambito è ricompreso il tratto interessato secondo il Pup. Aree queste, che in quanto elementi distintivi e caratterizzanti l'ambiente e l'identità territoriale sono meritevoli di tutela e valorizzazione per garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti dagli strumenti di pianificazione. «In base al quadro normativo» si afferma «la sola conformità sul piano paesaggistico del progetto presentato dalla società ricorrente non è una condizione affatto sufficiente per poter realizzare la relativa costruzione quando nella zona interessata sono vietate tutte le nuove edificazioni in base ad una concorrente valutazione preventiva di natura urbanistica per la quale il mantenimento delle aree agricole è considerata un'esigenza di rilievo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che per il concorrente rilievo paesaggistico-ambientale». L'ultimo punto fa riferimento allo studio attivato dalla Comunità della Val di Sole, con l'avvallo delle amministrazioni comunali, per la realizzazione del parco fluviale. Il collegio non condivide i rilievi di Lorengo (l'area di protezione fluviale non prevista dal Prg, non esiste uno specifico progetto né stanziamento, che la compatibilità dell'impianto sia stata apoditticamente esclusa con il parco in divenire). Tutti questi rilievi, dice il Tar, sono irrilevanti «perché il menzionato progetto, a differenza di quanto asserito dalla ricorrente, si presenta in uno stato di avanzamento tale da non potersi definire una semplice "intenzione" dell'amministrazione». E perciò bene ha fatto l'amministrazione, in attesa del completamento degli studi, a non autorizzare la costruzione di un impianto di sfruttamento idroelettrico «che, univocamente, risulta in contrasto non solo con l'impostazione generale del Prg ma anche con la tutela puntuale della risorsa paesaggistico-ambientale costituita dal nominato fiume». La Lorengo, ora, potrebbe appellarsi al Consiglio di stato.

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