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PREDAZZO. La vittima, all'epoca minorenne, aveva raccontato subito ai carabinieri una circostanza che l'aveva turbata: uno sconosciuto, incrociato lungo un passaggio pedonale molto stretto a Predazzo, su un ponte, l'aveva toccata «alla base dell'attaccatura del seno». Risentita in caserma aveva precisato di aver avvertito la mano dell'individuo «sotto il seno» e «parte del fianco».
Era l'estate 2020. L'uomo era stato individuato: un quarantenne, nato all'estero, residente con la famiglia in val di Fiemme, che ha negato con fermezza di aver allungato le mani. Anzi, ha spiegato di aver cercato di scostarsi dalla ragazza, che gli stava venendo addosso. Con quel gesto avrebbe cercato «un mero allontanamento del corpo della giovane».
Per il giudice di primo grado, invece, il reato è stato a tutti gli effetti commesso: pur riconoscendo l'attenuante della minore gravità, ha condannato l'uomo per violenza sessuale ad una pena di 6 mesi e 20 giorni. Per il tribunale il gesto sarebbe stato volontario e con una connotazione sessuale: un contatto «effettivo e prolungato» «di una parte erogena della vittima». La stessa ragazza, ai carabinieri, aveva aggiunto un particolare: l'uomo, dopo averla toccata, la ha guardata e «si è passato la lingua sulle labbra».
Il quarantenne, non accettando la ricostruzione dei fatti proposta dall'accusa e poi condivisa dal giudice di primo grado, ha presentato ricorso attraverso l'avvocato Giuseppe Benanti. Innanzitutto ha puntualizzato sulle circostanze. La ragazza - ha evidenziato, ripetendo ciò che aveva sostenuto fin dall'inizio - stava sistemandosi i capelli mentre avanzava sul marciapiede, in un punto in cui si è costretti a passare una persona alla volta, data la presenza da un lato di un muretto e dall'altra di una ringhiera metallica.
Insomma, non c'era una catena non tesa - come scritto nella sentenza di primo grado - che avrebbe potuto evitare che i corpi dei due si sfiorassero. Riguardo al contatto con la ragazza, l'imputato ha sostenuto che non voleva «intromettersi nella sfera sessuale della vittima» (questa era stata la valutazione del giudice di primo grado). Ha chiesto, eventualmente, di valutare l'ipotesi del reato tentato, dato che l'atto non avrebbe potuto prolungarsi «per un lasso di tempo apprezzabile», come contestato: tenendo conto che l'uomo e la ragazza camminavano in direzione opposta, il contatto - secondo la tesi dell'imputato - sarebbe durato mezzo secondo al massimo.
Ma la Corte d'appello ha confermato il giudizio di primo grado e la Cassazione ha messo il sigillo sulla sentenza. «Il punto non è "se" c'è stato un contatto, ma che contatto: un urto fugace su fianco-sottoseno non equivale a un palpeggiamento di una zona erogena - ha evidenziato l'avvocato Benanti - Quando il contesto fisico (marciapiede stretto, ringhiera fissa e non catena nel nostro caso) viene travisato, cambia la dinamica e cambia il significato del gesto».


