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TRENTO. Maltrattamenti continui, non azioni finalizzate ad educare il bambino o modificare in senso positivo atteggiamenti sbagliati: di questo è accusato un padre che, come è emerso nel corso del processo, con le sue azioni ha determinato nel figlio una profonda sofferenza psicologica. L'uomo è stato condannato sia in primo che in secondo grado con la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, ma con la sola differenza di una riduzione in appello della pena a fronte di un ricalcolo del periodo in cui i maltrattamenti sono stati perpetrati.
Ma il reato rimane, come hanno evidenziato i giudici della Cassazione: le condotte possono essere qualificate come abuso di mezzi di correzione solo nel caso di violenze limitate ad episodi, mentre quelle accertate dell'imputato «non rilevano gli intenti correttivi del padre e la esistenza di un intenso legame emotivo e affettivo fra l'imputato e il figlio, il cui stato di sofferenza psicologica è stato accertato al di là delle sue dichiarazioni».
Dunque confermata dagli Ermellini la sentenza della Corte d'appello di Trento, con una sola variazione: lo "sconto" sul periodo in cui gli è stato "tolto" il figlio, rideterminato in tre anni, dieci mesi e 20 giorni.
Tra abuso di mezzi di correzione e maltrattamenti la differenza c'è dal punto di vista etico e, in particolare in questo caso, dal punto di vista giuridico, per una diverso "peso" nella determinazione della pena: reclusione fino a sei mesi per la prima ipotesi e da tre a sette anni per il secondo reato.
Dopo i giudizi di primo e secondo grado, il padre condannato ha presentato ricorso sostenendo che i fatti debbano essere riqualificati in "abuso di mezzi di correzione".I magistrati della Sezione 6 della Corte Suprema di Cassazione ricordano che «condotte sistematicamente violente (sul piano fisico e/o psicologico) anche quando finalizzate a educare, non rientrano nell'ambito della fattispecie di abuso di mezzi di correzione ma concretizzano elementi costitutivi del più grave reato di maltrattamenti».
La violenza fisica o psichica non può essere ritenuta un abuso di mezzi di correzione, perché «le condotte connotate da modalità aggressive sono incompatibili con l'esercizio lecito del potere correttivo e educativo che mai deve deprimere l'armonico sviluppo della personalità del minorenne».
Il ricorso del padre è stato accolto solo nella parte in cui è stata chiesta la rideterminazione della pena accessoria (ossia la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale), a fronte della riduzione della pena principale decisa dalla Corte d'appello. Al padre è stato "tolto" il figlio per un periodo di quasi 4 anni.


