Ambiente / La proposta

A caccia già a 16 anni, addio giornate di silenzio venatorio e novità nelle aree protette: legge presentata e ritirata dopo le proteste

Depositato in Senato ma poi ritirato, su richiesta del governo, un disegno di legge di riforma della “157/92” a firma del senatore di Fratelli d'Italia Bartolomeo Amidei

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ROMA.  "Ho chiesto al senatore Amidei di ritirare la sua proposta di legge, mai concordata con il governo.

Senza entrare nel merito dei temi trattati, ritengo evidente sia necessario evitare ogni polemica derivante da proposte individuali che non rientrino in un riordino complessivo e omogeneo in chiave europea dell'attività venatoria". Lo dichiara in una nota il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

"Le polemiche strumentali e artificiose prodotte da azioni di questa natura - osserva il ministro -ritengo inquinino un dibattito finalizzato a garantire le attività legali esercitate da liberi cittadini, compresa quella in oggetto". 

"Su richiesta del ministro Lollobrigida, ho ritirato la proposta di legge a mia firma. La proposta ambiva ad una omogeneità normativa delle regole applicate alla attività venatoria in ambito europeo. Purtroppo come sempre, senza entrare nel merito, è divenuto sterile argomento di polemica e il tema dovrà essere più opportunamente trattato in un quadro di revisione complessiva della materia", dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Bartolomeo Amidei.  

LA PROPOSTA RITIRATA

Si potrà imbracciare il fucile a partire dal 16° anno di età, spariranno i giorni di silenzio venatorio e le aree protette non potranno superare il 30% del territorio agro-silvo-pastorale (20% in zona Alpi). Sono solo alcune delle novità che potrebbero arrivare in tema di caccia, se il progetto di riforma depositato nei giorni scorsi in Senato venisse approvato nella sua interezza.

Si tratta del Disegno di legge di “modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, firmato dal senatore veneto di FdI Bartolomeo Amidei.

Il testo, che venne presentato nello scorso mese di giugno, è approdato in Senato nei giorni scorsi ed è stato assegnato alla 9ª commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), che però non ne ha ancora iniziato l’esame.

Vediamo alcune delle novità proposte nel progetto di riforma della legge 157/92.

La novità forse più importante riguarda l’età minima consentita per andare a caccia. Oggi, come è noto, per l’abilitazione venatorio bisogna essere maggiorenni. L’articolo 5 del disegno di legge presentato in Senato apre la caccia anche a coloro che abbiamo compiuto il sedicesimo anno di età, purché abbiamo il consenso dei genitori.

L'articolo 10 inserisce il concetto di caccia per periodi e per specie, come avviene in altri paesi europei, prevedendo un arco temporale massimo che va dalla prima decade di settembre alla terza decade di febbraio.

Verrebbero eliminate le giornate di silenzio venatorio (martedì e venerdì). Il cacciatore potrà così scegliere tre giornate di caccia tra le sette disponibili nell’arco della settimana. Le tre giornate settimanali a scelta sono integrabili con altre due giornate per la caccia alla selvaggina migratoria nei mesi di ottobre e novembre.

Non solo: si prolunga la giornata di caccia ad un’ora dopo il tramonto, oltre che per la caccia di selezione agli ungulati, anche per la caccia da appostamento agli acquatici ed ai turdidi.

Si consente inoltre la caccia da appostamento con terreno coperto da neve, cosa attualmente consentita solo nella zona faunistica delle Alpi, e si consente la caccia agli uccelli acquatici nei terreni allagati dalle piene di fiume.

L’articolo 4 del disegno di legge prevede che le aree protette non possano superare il 30%, che scende al 20% in zona Alpi, quella che ci riguarda direttamente. L’articolo 2, nel ribadire la possibilità di catturare e di detenere per l’utilizzo a fini di richiamo tutte le specie cacciabili (anche quelle in deroga) e non solo le dieci (poi ridotte a sette) previste dall’attuale normativa, prevede la sostituzione dell’obbligo di detenzione dei richiami vivi con l’anello inam vibile con il documento di attestazione di provenienza rilasciato dalle province competenti.

L’articolo 15 vieta agli agenti di vigilanza di esercitare l’attività venatoria durante l’esercizio delle loro funzioni.

Gli articoli 16 e 17 prevedono la conversione da sanzioni penali a sanzioni amministrative per alcune infrazioni considerate «minori». C’è poi la riduzione del territorio nel quale sia precluso del tutto l’esercizio della caccia.

 

Ma ecco il testo completo del disegno di legge depositato in Senato:

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla disciplina sulla cattura temporanea e sull'inanellamento)

All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ovvero, se istituiti ai sensi dell'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, degli Istituti regionali per la fauna selvatica, i quali svolgono altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determinano il periodo di attività »;

il comma 4 è abrogato;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'ISPRA ovvero, se istituiti ai sensi dell'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, agli Istituti regionali per la fauna selvatica, ovvero al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto. L'Istituto regionale per la fauna selvatica e il comune provvedono a informare l'ISPRA ».

 

Art. 2.

(Modifiche alla disciplina dell'esercizio venatorio da appostamento e dei richiami vivi)

L'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« Art. 5. - (Esercizio venatorio da appostamento e richiami vivi) - 1. Nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento possono essere utilizzati in funzione di richiami vivi uccelli appartenenti alle specie cacciabili, provenienti dagli impianti di cattura e dagli allevamenti autorizzati dalle regioni.

Ogni cacciatore può impiegare contemporaneamente non più di dieci richiami di cattura per ogni singola specie cacciabile. Non sono posti limiti numerici all'utilizzo di richiami nati e allevati in cattività.

La legittima detenzione degli uccelli da richiamo è attestata dal documento di provenienza rilasciato dalle province titolari degli impianti di cattura che deve accompagnare gli uccelli anche nel caso di cessione ad altro cacciatore. È vietata la cessione a titolo oneroso degli uccelli da richiamo di cattura di cui al presente comma.

Le regioni disciplinano l'attività di allevamento degli uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili e le modalità di detenzione e di cessione per l'attività venatoria.

Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, sulla base delle domande ricevute annualmente ».

Art. 3.

(Modifiche alla disciplina dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica)

All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. L'ISPRA è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2-bis. Le regioni possono istituire con propria legge gli Istituti regionali per la fauna selvatica (IRFS) che svolgono, nell'ambito del territorio di competenza, i compiti di cui al comma 3, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza delle regioni.

2-ter. L'IRFS è sottoposto alla vigilanza del Presidente della giunta regionale. Gli IRFS collaborano con l'ISPRA, che ne coordina l'azione, nei progetti e nelle attività di carattere nazionale e internazionale.

2-quater. Alle funzioni attribuite agli IRFS, istituiti a norma del comma 2-bis, provvedono gli organi istituiti per le corrispondenti funzioni secondo le norme vigenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ».

Art. 4.

(Modifiche alla disciplina in materia di piani faunistico-venatori)

All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una percentuale dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio della zona faunistica delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi tutti i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni e in particolare i territori sui quali, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, siano stati già costituiti o siano costituiti parchi nazionali o regionali all'interno dei quali operi il divieto di caccia, nonché le oasi di protezione, i rifugi faunistici, le zone di ripopolamento e cattura, le fasce di rispetto ai fabbricati, i centri pubblici per la produzione di fauna selvatica, le fasce di rispetto alle vie di comunicazione, le zone di protezione lungo le principali rotte di migrazione dell'avifauna.

3-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, tramite intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono a garantire il rispetto delle percentuali di territorio agro-silvo-pastorale da destinare a protezione della fauna selvatica, riportandole altresì all'interno dei limiti previsti dal comma 3 se superati.

3-ter. In caso di inosservanza, da parte delle regioni, dei limiti di cui al comma 3, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, interviene in via sostitutiva entro e non oltre i successivi novanta giorni, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale »;

al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono ricompresi in tale territorio e sono soggetti alla programmazione venatoria i territori e le foreste del demanio statale, regionale e degli enti pubblici in genere »;

al comma 8, lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « . In tali zone l'attività cinofila con abbattimento della fauna, purché di allevamento e liberata per l'occasione, può essere svolta anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all'articolo 18 in quanto non è considerabile come attività venatoria »;

al comma 8, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:

« h-bis) i parchi, le riserve naturali, i rifugi faunistici destinati a favorire la sosta della fauna stanziale e migratoria e l'irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti;

h-ter) tutte le zone comunque precluse all'attività venatoria e, ai fini della sua utilizzazione faunistica e faunistico-venatoria, il demanio agricolo e forestale dello Stato e delle regioni »;

il comma 14 è sostituito dal seguente:

« 14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata in carta semplice ed esente da oneri fiscali da parte dei proprietari, o conduttori interessati, che rappresentino la maggior parte del territorio interessato, la zona non può essere istituita ».

il comma 17 è abrogato.

Art. 5.

(Modifiche alla disciplina dell'esercizio dell'attività venatoria)

All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 5 è abrogato;

al comma 8, dopo le parole: « il diciottesimo anno di età » sono inserite le seguenti: « ovvero il sedicesimo anno di età presentando insieme alla richiesta esplicito atto di assenso scritto dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fino al compimento della maggiore età, i cittadini in possesso di porto di fucile per uso di caccia, devono esercitare l'attività venatoria accompagnati da altra persona che abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio da almeno tre anni »;

il comma 12-bis è abrogato.

Art. 6.

(Modifiche alla disciplina dei mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)

All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'attività venatoria è consentita con l'uso:

del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12;

del fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 dotato di caricatore omologato o catalogato;

del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6;

dell'arco; del falco »;

i commi 2 e 2-bis sono abrogati.

Art. 7.

(Modifiche alla disciplina in materia di gestione programmata della caccia)

All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. Il titolare di licenza di caccia in possesso del tesserino regionale ha diritto di esercitare l'attività venatoria alla selvaggina migratoria in tutti gli ambiti territoriali di caccia costituiti entro i confini della regione di residenza venatoria.

5-ter. Le regioni garantiscono l'accesso a tutti gli ambiti territoriali di caccia costituiti nel territorio di competenza ai cacciatori che non vi abbiano la residenza venatoria per la caccia all'avifauna migratoria per un numero di trenta giornate complessive a livello nazionale nell'arco di ogni annata venatoria »;

i commi 6 e 7 sono abrogati;

il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio regionale. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali. La rappresentanza delle associazioni venatorie deve garantire la presenza paritetica dei rappresentanti di tutte le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale. Nessun compenso è previsto per i componenti dei comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, salvo il rimborso documentato delle spese effettivamente sostenute »;

il comma 16 è abrogato;

dopo il comma 17 è inserito il seguente:

« 17-bis. Per quanto concerne la definizione delle aree di ripopolamento e cattura, la relativa perimetrazione è concordata con le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative ».

Art. 8.

(Modifiche alla disciplina in materia di utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia)

All'articolo 15, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « i frutteti specializzati » sono inserite le seguenti: « fino alla data del raccolto; »

Art. 9.

(Modifiche alla disciplina in materia di aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico- venatorie)

All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera a), le parole: « senza fini di lucro, » sono soppresse;

al comma 1, lettera b), le parole: « per tutta la stagione venatoria » sono sostituite dalle seguenti: «per tutto l'anno »;

al comma 4, le parole: « con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 5 » sono soppresse.

Art. 10.

(Modifiche alla disciplina in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria)

All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente nei confronti delle specie di cui al comma 1.1. La stagione venatoria è strutturata per periodi e per specie: inizia la prima decade di settembre e termina nella terza decade di febbraio di ogni anno. All'interno di tale arco temporale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano con propri provvedimenti, in conformità al comma 1.1, i periodi in cui si articola la stagione venatoria e i tempi in cui è consentito il prelievo di una o più specie cacciabili.

Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e nei periodi di seguito indicati:

specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla terza decade di gennaio: germano reale (Anas platyrhynchos), Canapiglia (Anas strepera);

specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla seconda decade di febbraio: porciglione (Rallus aquaticus), fischione (Anas penelope), codone (Anas acuta), mestolone (Anas clypeata), moriglione (Aythya ferina), moretta (Aythya fuligula), combattente (Philomachus pugnax), chiurlo maggiore (Numenius arquata), piviere dorato (Pluvialis apricaria), folaga (Fulica atra), gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), oca granaiola (Anser fabalis), oca selvatica (Anser anser), oca lombardella (Anser albifrons) beccaccia (Scolopax rusticola), pettegola (Tringa totanus);

specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla terza decade di febbraio: quaglia (Coturnix coturnix), tortora (Streptopeia turtur), marzaiola (Anas querquedula), volpe (Vulpes vulpes), cornacchia nera (Corvus corone), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), ghiandaia (Garrulus glandarius), gazza (Pica pica), alzavola (Anas crecca), beccaccino (Gallinago gallinago), frullino (Lymnocryptes minimus), piccione selvatico (Columba livia);

specie cacciabili dalla seconda decade di settembre alla seconda decade di dicembre: lepre italica (Lepus corsicanus), lepre comune (Lepus europaeus), lepre sarda (Lepus capensis), starna (Perdix perdix);

specie cacciabili dalla seconda decade di settembre alla terza decade di dicembre: pernice rossa (Alectoris rufa), pernice sarda (Alectoris barbara), merlo (Turdus merula); minilepre (Sylvilagus floridamus), coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);

specie cacciabili dalla seconda decade di settembre alla terza decade di gennaio: fagiano (Phasianus colchicus), cinghiale (Sus scrofa);

specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di febbraio: cesena (Turdus pilaris), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), Tordela (Turdus viscivorus), storno (Sturnus vulgaris), fringuello (Fringilla coelebs), peppola (Fringilla montifringilla), pavoncella (Vanellus vanellus), allodola (Alauda arvensis); colombaccio (Columba palumbus);

specie cacciabili dalla prima decade di ottobre alla terza decade di novembre: pernice bianca (Lagopus mutus), fagiano di monte (Tetrao tetrix), coturnice (Alectoris graeca), camoscio alpino (Rupicapra rupicapra), capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus), daino (Dama dama), muflone (Ovis musimon) con esclusione della popolazione sarda, lepre bianca (Lepus timidus) »;

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. I termini di cui al comma 1.1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali.

2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le modifiche previo parere dell'ISPRA o, se istituiti, degli IRFS.

2-ter. I termini di cui al comma 1.1 devono essere comunque contenuti tra la terza decade di agosto e la terza decade di febbraio.

2-quater. L'autorizzazione regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'ISPRA o, se istituiti, degli IRFS, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui commi 1.1 e 7 »;

al comma 3, le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1.1 »;

il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con propri provvedimenti o atti legislativi determinano, in conformità alle disposizioni del presente articolo, il periodo in cui si articola la stagione venatoria, indicando altresì, all'interno dei periodi fissati dalla presente legge, i tempi in cui è consentito il prelievo di una o più specie ammesse all'attività venatoria.

4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'ISPRA o, se istituiti, gli IRFS, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, il rispettivo calendario regionale e provinciale e il regolamento per la caccia nella zona faunistica delle Alpi, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1 e 1.1 e con l'indicazione del numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria.

4-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì regolamentare diversamente la sola caccia vagante con l'uso del cane nelle tre decadi del mese di febbraio limitandola, per esigenze di tutela delle specie stanziali oggetto di ripopolamento, alle immediate vicinanze di corsi e specchi d'acqua, naturali o artificiali, segnalati nei rispettivi calendari venatori.

4-quater. Per garantire un prelievo venatorio coordinato e controllato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono inoltre, relativamente alle tre decadi del mese di febbraio, diversi limiti di carniere giornalieri per singole specie e limiti complessivi »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il numero delle giornate di caccia settimanali a libera scelta del cacciatore non può essere superiore a tre »;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Le regioni, sentiti l'ISPRA o, se istituiti, gli IRFS, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti tra il 1° ottobre e il 30 novembre, consentendo il prelievo per ulteriori due giornate settimanali »;

al comma 7, le parole: « La caccia di selezione agli ungulati è consentita » sono sostituite dalle seguenti: « La caccia di selezione agli ungulati e la caccia da appostamento agli acquatici e ai turdidi sono consentite ».

Art. 11.

(Modifiche alla disciplina in materia di controllo della fauna selvatica)

All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico e per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia e anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all'articolo 18. Tale controllo, esercitato selettivamente, è praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA o, se istituiti, degli IRFS. Qualora si verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia e ai comprensori alpini delle aree interessate, coordinati dagli organi di vigilanza regionali o provinciali. Le regioni possono altresì avvalersi anche dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali, delle guardie volontarie, degli operatori faunistici e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio ».

Art. 12.

(Modifiche alla disciplina in materia di esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147 CE)

All'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le deroghe possono essere disposte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE e devono indicare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e di metodi di prelievo utilizzati, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati alla stessa »;

i commi 3, 4 e 6-bis sono abrogati.

Art. 13.

(Modifiche alla disciplina in materia di divieti)

All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:al comma 1:

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« g) il trasporto, all'interno dei centri abitati, lungo le vie di comunicazione dei parchi e delle riserve naturali e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere, dei mezzi di caccia di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, che non siano scarichi e in custodia »;

la lettera i) è sostituita dalla seguente:

« i) cacciare sparando da aeromobili, da veicoli a motore e da natanti in movimento spinti da motore a velocità superiore a 5 Km/h, tranne che in alto mare dove, per motivi di sicurezza, è vietato il solo uso di natanti a motore con velocità superiore a 18 Km/h, come previsto dall'allegato IV della direttiva 2009/147/CE »;

la lettera m) è sostituita dalla seguente:

« m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, salvo che da appostamento e salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate »;

alla lettera n), dopo le parole: « e sui terreni allagati dalle piene di fiume » sono aggiunte le seguenti: « con esclusione della caccia agli uccelli acquatici »;

alla lettera p), dopo le parole: « richiami vivi » sono inserite le seguenti: « e zimbelli » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo che per l'anatra germanata per la caccia agli uccelli acquatici, il piccione domestico (Columba livia - forma domestica) per la caccia al colombaccio, la civetta viva proveniente da allevamento per la caccia da appostamento »;

la lettera q) è abrogata;

alla lettera u), dopo le parole: « fare impiego di civette » sono inserite le seguenti: « non provenienti da allevamento »;

la lettera cc) è abrogata;

la lettera ee) è sostituita dalla seguente:

« ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi legittimamente abbattuti e degli uccelli detenuti quali richiami vivi nel rispetto della normativa »;

dopo la lettera ff) è aggiunta la seguente:

« ff-bis) praticare la caccia alla posta alla beccaccia e la caccia da appostamento al beccaccino »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La caccia alla fauna migratoria è vietata su tutti i valichi montani individuati dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano come principali ai fini delle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza di mille metri dagli stessi ».

Art. 14.

(Modifiche in materia di destinazione del Fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

All'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, le parole: « Ministero del tesoro » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero dell'economia e delle finanze »;

al comma 2:

all'alinea, le parole: « del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste » sono sostituite dalle seguenti: « del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste »;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) 95 per cento all'organismo unitario del mondo venatorio italiano che dimostri di rappresentare almeno l'80 per cento dei cacciatori italiani »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze ».

Art. 15.

(Modifiche alla disciplina in materia di vigilanza venatoria)

Il comma 5 dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

« 5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 ed alle guardie giurate volontarie con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni ».

Art. 16.

(Modifiche alla disciplina in materia di sanzioni penali)

All'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

la lettera f) è abrogata;

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

« h) l'ammenda fino a euro 1.550 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli di cui all'articolo 2 o per chi esercita la caccia con mezzi vietati »;

la lettera i) è sostituita dalla seguente:

« i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 2.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da aeromobili o da natanti spinti da motore al di fuori dei casi previsti all'articolo 21, comma 1, lettera i) ».

Art. 17.

(Modifiche alla disciplina in materia di sanzioni amministrative)

Al comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

la lettera a) è abrogata;

alla lettera d), dopo le parole: « la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie » sono inserite le seguenti: « e agrituristico-venatorie »;

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« g) sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita e non elencati all'articolo 2. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di recidiva di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami ».

 

 

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