Scuola, lo studente ha la media del 6 Ma il Tribunale lo boccia lo stesso

I giudici confermano: lo studente dovrà ripetere l’anno per colpa di tre insufficienze. Non basta una media complessiva sufficiente (voto 6,11) e un miglioramento tra primo e secondo quadrimestre per garantire la promozione. Lo sottolinea il Tar respingendo il ricorso di uno studente di un istituto tecnico superiore di Trento bocciato dopo aver ricevuto voti insufficienti in tre materie di indirizzo. Il giudizio di non ammissione alla classe successiva è stato dunque «promosso» dal Tar: le motivazioni che avevano portato alla bocciatura erano adeguate e in linea con la normativa provinciale. Il ricorrente non nera stato ammesso alla classe successiva a causa di tre insufficienze: sistemi automatici (voto 5); elettrotecnica ed elettronica (voto 4) e matematica e complementi di matematica (voto 5).

Questo nonostante un deciso miglioramento del profitto visto che nel primo quadrimestre le insufficienze erano sei (c’erano anche italiano, storia e inglese). Secondo il ricorrente «non ha trovato la dovuta considerazione - si legge sulla sentenza - l’evoluzione positiva del rendimento che, viceversa, risulta del tutto trascurata anche sotto il profilo motivazionale nell’atto impugnato. Il giudizio, poi, non dà conto delle ragioni dei voti espressi dai docenti». Inoltre nel ricorso si lamentava la non adeguata attivazione da parte della scuola degli strumenti di recupero».
La bocciatura, decisa dal consiglio di classe alla luce di carenze anche pesanti in tre materie fondamentali, è stata giudicata dal Tar pienamente legittima. La legge provinciale stabilisce infatti che «sono ammessi alla classe successiva gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore a sei in ciascuna delle discipline previste dai piani di studio».

La norma prevede che il consiglio di classe possa promuovere anche gli studenti con carenze «dopo aver valutato il numero, la tipologia e la gravità di tali carenze e se ritiene possibile il loro recupero con lo studio individuale e la frequenza del corso, con verifica finale».
Ne consegue - scrivono i giudici - «che la media sufficiente delle votazioni riportate dall’alunno nel secondo quadrimestre, pari a 6,11, non assume, di per sé, automatica rilevanza ai fini dell’ammissione alla classe successiva, ammissione la cui valutazione è affidata al consiglio di classe sulla base degli elementi critici (numero, tipologia, gravità carenze, ecc) della situazione scolastica e di un giudizio prognostico sulle possibilità di recupero delle carenze».

Quanto all’eventuale mancata attivazione di iniziative di sostegno «non incide sulla valutazione finale di non ammissione alla classe successiva poiché eventuali disfunzioni organizzative verificatesi nel corso dell’anno scolastico non sono di per sé sufficienti a giustificare o modificare l’esito negativo di un giudizio di non ammissione, posto che lo stesso giudizio si basa esclusivamente sulla constatazione sia dell’insufficiente preparazione dello studente sia dell’incompleta maturazione personale».

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