La «guerra» dei boschi: Siror vince su Fiera

di Giorgia Cardini

Chissà se quella pronunciata dal giudice Giuseppe Barbato il 22 luglio sarà finalmente l’ultima parola in una vicenda giudiziaria che appare infinita e adesso pure assurda, visto che Siror e Fiera di Primiero si sono fusi e, insieme a Tonadico e Transacqua, diverranno un comune unico dal 1° gennaio 2016. Il Tribunale di Trento, nella sua veste monocratica, ha infatti sentenziato, per la seconda volta in sette anni, che i pascoli e i boschi di Crel e Tognazza appartengono al Comune di Siror. Per la seconda volta, perché già nel 2008 lo stesso Tribunale aveva stabilito che i terreni e quanto vi cresceva sopra fanno parte del patrimonio di questo ente. Ma il matrimonio tra Siror e Fiera era ancora molto lontano (nel 2008 anzi pareva che Siror si dovesse fondere con Tonadico e Sagron Mis, con cui formava l’Unione dell’Alto Primiero) e quella sentenza lasciava aperta una strada per rivendicare ancora una volta la proprietà delle particelle fondiarie 2028 (Crel) e 2031 (Tognazza) o del loro soprassuolo. Strada che l’amministrazione, guidata da Daniele Depaoli fin dal 2005, ha deciso di percorrere nel 2012, depositando un’altra citazione a giudizio nei confronti di Siror e prolungando una vertenza che affonda le sue origini ai tempi dell’Impero asburgico.

Correva l’anno 1849, infatti, quando lo Stato austriaco trasferì ai due comuni di Primiero molti appezzamenti, facendo sorgere immediatamente un contrasto interpretativo tra Siror e Fiera in merito alla titolarità di Crel e Tognazza. Dopo tre gradi di giudizio, il contrasto fu apparentemente risolto dalla Corte suprema di Vienna nel 1887, a favore di Fiera. Poi arrivarono il Novecento e il primo conflitto mondiale, i confini di Austria e Italia cambiarono, e tra il 1934 e il 1952 fu istituito il nuovo Libro fondiario. In questa fase il Comune di Siror si fece intavolare i terreni, vantando su Crel e Tognazza una sorta di diritto di usucapione, derivante dal fatto che il loro utilizzo era da sempre prerogativa dei suoi abitanti. Il Comune di Fiera rimase invece inattivo: forse i sessant’anni trascorsi dalla pronuncia gli avevano fatto dimenticare la sentenza della Corte suprema viennese. Forse - facendo parte con Siror fino al 1946 di un «fascistissimo» Comune unico - non se ne preoccupò. Così proprietario divenne, a tutti gli effetti, il solo Comune di Siror che fece per altro iscrivere sui beni anche un diritto di uso civico, già riconosciuto nel 1941 dal Regio commissario degli usi civici.

E veniamo al nuovo millennio: nel 2006 il Comune di Fiera di Primiero rispolvera la vecchia sentenza di Vienna e presenta al Tribunale di Trento domanda d’intavolazione delle due aree contese. In via subordinata, deposita anche domanda di rivendica e di usucapione del soprassuolo delle pf. 2028 e 2031: però la richiesta è giudicata «tardiva» dal giudice e non ammessa. Il giudice dà ragione a Siror ma il contenuto della sentenza lascia qualche dubbio proprio sulla domanda subordinata e convince il Comune di Fiera che può riprovarci. Il secondo verdetto, a tre anni dalla citazione, pare invece non lasciare dubbi. Più di tutti assume rilievo il fatto che alla base della sua pretesa Fiera abbia portato sentenze ottocentesche che le attribuivano sì la proprietà sui boschi di Tognazza e Crel, ma «entro i confini» stabiliti da una mappa del 1842 non allegata agli atti e, a quanto pare, neppure rinvenibile. Per il giudice, mancando quella mappa, mancano dunque i presupposti per accogliere la domanda di proprietà, come non può neppure essere accolta quella di usucapione dal momento che «è incontestata l’esistenza di un diritto di uso civico sulle particelle a favore dei cittadini di Siror» e che proprio «il diritto di uso civico comporta l’inalienabilità e l’incommerciabilità» dei beni da esso gravati. Insomma, per Fiera niente da fare: e il Comune ora dovrà pure pagare le spese di lite, quantificate in 7.254 euro, a cui si aggiungono le parcelle dei suoi legali, Paolo Stella Richter e Marco Dallafior.

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