La sentenza

Multata per la sosta anche se è incinta al settimo mese

L’automobilista, sanzionata due volte, ha presentato ricorso sostenendo che aveva lasciato l’auto nella zona a disco orario oltre il tempo consentito perché mancavano i «parcheggi rosa». Il giudice lo ha respinto

di Marica Viganò

TRENTO. Era incinta al settimo mese quando venne multata due volte a distanza di dieci giorni per aver lasciato l'auto negli stalli a disco orario oltre il tempo consentito. Doveva andare al lavoro e nella zona - in un comune della Rotaliana - non c'erano parcheggi "rosa" dedicati alle donne in attesa: così si è giustificata l'automobilista, chiedendo al giudice di pace l'annullamento dei due verbali da 41,02 euro ciascuno.

Anche perché - ha aggiunto la ricorrente - la contestazione non sarebbe stata effettuata in maniera corretta.

Parcheggio disco e non «rosa»

Il primo verbale è datato 17 febbraio 2025 (notificato il 7 aprile), il secondo è del 27 febbraio (notificato il 14 aprile 2025) per la stessa violazione al Codice della strada, ossia per "aver lasciato in sosta il veicolo per un periodo oltre il limite di tempo consentito (disco orario)". Il conto totale è di 82,04 euro. Nel ricorso la automobilista ha voluto sottolineare la mancanza di spazi per la sosta dedicati alle donne in stato di gravidanza, spiegando che all'epoca dei fatti mancavano due mesi alla data del parto e per questa situazione «aveva necessità di recarsi al lavoro in auto, nonostante la poca distanza della propria abitazione dal luogo di lavoro».

Ha poi sostenuto la nullità dei verbali di contestazione perché l'accertamento era stato fatto da personale di Trentino Mobilità e non dalla polizia locale.

Ricorso respinto

I due verbali non sono da stracciare: il giudice Stefano Aceto ha ritenuto non fondate le tesi sostenute dalla automobilista, dato che è stato il sindaco stesso a conferire al personale di Trentino Mobilità le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni delle soste. Inoltre, «la fase di contestazione, successiva all'accertamento, risulta essere stata effettuata dall'amministrazione comunale attraverso il servizio di polizia locale» come previsto dal Codice della strada. Non sono accolte neppure le doglianze della ricorrente riguardo all'assenza di stalli dedicati alle donne in stato di gravidanza né all'inopportunità di affrontare la spesa per il parcheggio a pagamento.

«Tali considerazioni possono certamente essere condivisibili ma attengono alle scelte discrezionali della Pubblica amministrazione che di certo non possono essere sindacate da questo giudice in questa sede» spiega il giudice.

Non c'è «stato di necessità»

«La scelta comprensibile di non voler o poter affrontare il costo del parcheggio a pagamento e rischiare, come in effetti è avvenuto, la contestazione di cui all'odierna opposizione - è il ragionamento del giudice - non può certo considerarsi alla stregua di uno stato di necessità, non avendo, peraltro minimamente provato la ricorrente di essere in stato di gravidanza a rischio che le impediva di percorrere a piedi il tragitto per recarsi al lavoro ovvero l'indigenza di poter affrontare la spesa del parcheggio a pagamento per il breve periodo degli ultimi mesi di gravidanza». Lo stato di necessità - viene spiegato - «presuppone la sussistenza di un'effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona« o « l'erronea convinzione, provocata da concrete circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione». 

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