ROVERETO. Un impianto fotovoltaico “importante” che di fatto occupava tutta la parte utile del tetto della palazzina è stato al centro di una controversia condominiale che è finita in tribunale dove si è disquisito di millesimi e di beni collettivi. Con i secondi che hanno avuto la meglio sui primi e una sentenza che ha portato ad una sensibile riduzione del numero di pannelli. Un atto ingiusto per chi lo ha subito e che quindi ha chiesto l’intervento di un giudice per dirimere la questione. Che non è così rara. Al centro della vicenda c’è una palazzina con più appartamenti. Quindi più proprietari. Uno di questi - quello che ha la casa più grande e quindi un numero maggiore di millesimi - decide di installare sul tetto (che è di proprietà di tutti, proprietà indivisa) alcuni blocchi di pannelli fotovoltaici per produrre autonomamente energia utilizzando il sole.

Tutto bene? No perché gli altri comproprietari dell’edificio hanno qualcosa da dire in merito e lo dicono al giudice. In tribunale spiegano che il primo inquilino ha installato un impianto fotovoltaico sul tetto comune occupando quasi interamente la superficie utile (13 moduli su 3 falde, lasciando spazio solo per 2 moduli aggiuntivi insufficienti per un impianto domestico), impedendo di fatto agli altri condomini di installare analoghi impianti. Insomma il primo a fare l’impianto aveva occupato quasi tutta la superficie potenzialmente utile. Cosa chiedono al tribunale gli altri inquilini (non la totalità dei proprietari)? Chiedono la riduzione dell'impianto e il ripristino della possibilità di uso comune.

Il primo però eccepisce l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione nei confronti di tutti i condomini, il litisconsorzio necessario (che, definito dal codice civile, si verifica quando una causa riguarda un rapporto giuridico indivisibile tra più persone: tutti i soggetti interessati devono partecipare insieme allo stesso processo, se manca anche una sola parte, la sentenza è nulla e priva di effetti) e contesta la fondatezza delle domande. La decisione del giudice? Per la legge italiana in tema di uso dei beni comuni condominiali, non sussiste litisconsorzio necessario tra i condomini che agiscano a tutela delle parti comuni nei confronti del condomino o del terzo che ne faccia uso illecito, neppure quando si richieda la rimessione in pristino, visto che si tratta di attività volta al mero ripristino dello stato quo ante l'illecito e non di attività che incida sulla cosa comune.

In sintesi la causa non deve vedere coinvolti tutti i condomini. Ne consegue che il tentativo obbligatorio di mediazione può essere validamente esperito da alcuni soltanto dei condomini nei confronti del condomino che si assume faccia uso illecito del bene comune, senza necessità di coinvolgere tutti i comproprietari. Per il giudice l'installazione di impianto fotovoltaico sul lastrico solare condominiale si traduce in uso abusivo del bene comune quando, per modalità ed estensione, occupi in via pressoché integrale la superficie fruibile, escludendo in radice qualsiasi possibilità di uso analogo da parte degli altri comproprietari e appropriandosi totalmente di tale specifica utilità.

Sebbene il codice civile consenta al singolo un uso anche più intenso ed esteso rispetto a quello corrispondente alla propria quota millesimale, tale uso non può essere totalizzante ed escludente. Il ripristino della liceità dell'uso deve essere operato in modo che consenta la realizzazione del numero massimo di impianti fotovoltaici a uso domestico concretamente realizzabili sul tetto condominiale, coniugando l'uso efficiente del bene comune con la tutela del pari diritto degli altri condomini, senza ridurre necessariamente l'impianto a una porzione corrispondente alla quota millesimale del condomino che lo ha installato. Il consulente tecnico ha evidenziato come il tetto in questione può ospitare tre impianti fotovoltaici a uso domestico di analoga potenza e ciò operando una riduzione dell’impianto fotovoltaico da tredici a otto moduli del primo installato. E così ha deciso il giudice.