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ROVERETO. I rapporti tra vicine di casa erano deteriorati da tempo, prima con la scelta consapevole di non degnarsi di uno sguardo e poi, quando incrociarsi sul pianerottolo diventava inevitabile, con toni sempre più accesi fino ad arrivare alle ingiurie. E anche più su, agli insulti e poi alle minacce. Tanto che una delle due signore «belligeranti» un bel giorno ha preso la palla al balzo e, di fronte ad una minaccia sentita anche da testimoni, ha deciso di portare la vicenda davanti al giudice di pace denunciando la dirimpettaia.
La frase incriminata - che per qualcuno può essere serenamente inserita nel lessico degli scontri verbali tra persone che, per usare un eufemismo, non si vogliono bene e nemmeno si stimano - lascia poco spazio all'interpretazione: «Il giorno che ti trovo da sola te la faccio pagare... ti ammazzo!». Troppo, secondo la destinataria del periodo incriminato, per non adire alle vie legali. E così le due donne si sono trovate a dover ricostruire anni di dissapori davanti al magistrato onorario Raffaele Moschettino.
L'imputata, però, di raccontare un rapporto di vicinato mai decollato, anzi inasprito in maniera sempre più grave, ne aveva poca voglia e così ha deciso di chiudere il caso prima ancora di aprire in maniera convinta il fascicolo che la vedeva protagonista in negativo di un dibattito troppo sopra le righe.
Per archiviare la questione - e uscirne con una sentenza di «non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato» - l'imputata, in aula e davanti al giudice, ha consegnato un assegno di mille euro all'«avversaria» come risarcimento dei danni morali. E non si è limitata a pagare, diciamo così, il «disturbo» ma ha pure stretto la mano alla condomina, formulando pubblicamente le proprie scuse e impegnandosi formalmente ad avere d'ora in avanti buoni rapporti di vicinato.
Il dottor Raffaele Moschettino, dunque, ha accolto i buoni propositi della signora e ha sentenziato in suo favore: «Il complessivo comportamento riparatorio così posto in essere consente al giudice di pace di dichiarare estinto il reato visto che l'imputata ha dimostrato di avere provveduto alla riparazione del danno cagionato dal reato e all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del fatto, sempre che tali attività siano ritenute idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione. Nel caso di specie, la riparazione non si è esaurita nella sola offerta economica ma si è inserita in un più ampio percorso di ricomposizione del conflitto, culminato nell'esito favorevole della mediazione e nella manifestazione personale di scuse da parte dell'imputata, accompagnata dall'impegno a ripristinare rapporti di correttezza e civile convivenza con la persona offesa. La condotta dell'imputata ha assunto contenuto concretamente satisfattivo sia sotto il profilo compensativo che relazionale e riconciliativo».
Il giudice, insomma, ha ritenuto «che le attività riparatorie siano idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato, in quanto espressive della presa d'atto del disvalore della condotta e della volontà di porvi rimedio, nonché le esigenze di prevenzione, poiché funzionali al ristabilimento di un equilibrio nei rapporti tra le parti e alla riduzione del rischio di reiterazione di condotte conflittuali in ambito di vicinato».


