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ROVERETO. L'auto che si incendia in maniera autonoma nel cortile condominiale e propaga le fiamme alla vettura parcheggiata vicina non si può considerare un caso fortuito. La responsabilità del rogo, dunque, è del proprietario del veicolo che l'ha scatenato. Questo, ovviamente, non certo da un punto di vista penale ma civile, di risarcimento danni per capirci. É quanto ha stabilito il giudice di pace Raffaele Moschettino che, citando recentissime sentenze della Corte di Cassazione, ha condannato l'automobilista, in pratica la sua assicurazione, a pagare per intero il valore della macchina distrutta dal fuoco, un'utilitaria del 2012 con soli 70mila chilometri registrati sul tachimetro.
I fatti risalgono a primavera e vedono come teatro del misfatto un condominio a ridosso del centro città. Nella notte l'automobile di un inquilino, regolarmente posteggiata nel piazzale dell'edificio, ha improvvisamente preso fuoco. Non un incendio doloso ma forse un cortocircuito anche se le cause non sono mai state accertate. L'allarme ai pompieri volontari è stato lanciato subito ma nel frattempo il fuoco ha avvolto la piccola utilitaria in sosta lì accanto distruggendola completamente.
La velocità di manovra dei vigili, dunque, non è riuscita a salvare il mezzo che è stato indirizzato direttamente allo sfasciacarrozze. L'assicurazione, intervenuta per saldare il debito con la malcapitata proprietaria dell'auto finita nel cestino, ha consegnato un assegno di 1.800 euro ritenendolo congruo per chiudere la questione.
A detta della donna appiedata per colpa del rogo, però, non era sufficiente e si è quindi rivolta al giudice di pace per ottenere giustizia. E il magistrato onorario le ha dato ragione riconoscendo, oltre a quanto già incassato, altri 1.200 euro in base alla quotazione della rivista specializzata «Quattroruote».
Per il giudice, «in caso di incendio di un bene, ai fini della responsabilità del custode per i danni cagionati dallo stesso è sufficiente accertare che la "res" abbia anche solo concausalmente contribuito alla propagazione del fuoco». Anche se il caso è fortuito, in altre parole, spetta comunque al titolare provvedere al risarcimento. «Ove rimanga ignoto il punto di innesco è il custode del bene, incendiato e propagatore dell'incendio, a sopportarne le conseguenze, non potendo esonerarsi da responsabilità».
La macchina, come detto, era parcheggiata e non in movimento ma per la legge la sosta è considerata circolazione e, di conseguenza, «l'assicurazione del danneggiante dovrà risarcire i danni causati dalle fiamme ad un altro veicolo, a prescindere dalla copertura per incendio, in quanto tali danni vengono ricompresi nella categoria dei danni da circolazione».
La stessa Corte di Cassazione, citata dal giudice di pace, ricorda che per ritenere responsabile di quanto accaduto e, di conseguenza, provvedere al ristoro della parte lesa «è sufficiente accertare che il bene custodito (in questo caso la vettura) nel prendere fuoco abbia anche solo concausalmente contribuito alla produzione dell'evento dannoso (la diffusione delle fiamme)».


