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ROVERETO. Rinviato a giudizio per l’accusa di atti sessuali con minore, un poliziotto in servizio nel basso Trentino è stato sospeso in via cautelare dal servizio in attesa dell’udienza davanti al giudice per le indagini preliminari. La vicenda nasce da una delicata indagine condotta dalla Procura di Rovereto.
A seguito del rinvio a giudizio, il questore di Trento ha proposto la sospensione dal servizio dell'agente, sulla base di quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica del 1981. La norma stabilisce che un appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, se sottoposto a procedimento penale, possa essere sospeso dal servizio quando la natura del reato contestato è particolarmente grave.
La proposta del questore è stata accolta dal ministero dell’Interno, che ha quindi disposto la sospensione. Contro il provvedimento il poliziotto ha presentato ricorso al Tar, chiedendo l’annullamento della misura. I giudici amministrativi, però, hanno respinto il ricorso.
Nella corposa sentenza, il Tar sottolinea che i presupposti per l’applicazione della misura – la pendenza del procedimento penale e la particolare gravità del reato contestato – risultano presenti. Il provvedimento, spiegano i giudici, prende infatti le mosse dalla pendenza del procedimento, arrivato alla richiesta di rinvio a giudizio, per condotte valutate di «obiettiva gravità» e ritenute sufficienti a giustificare una misura provvisoria a tutela dell’interesse pubblico.
Particolare rilievo viene attribuito anche ai possibili riflessi sulla pubblica amministrazione. Nelle relazioni del questore e nelle premesse del provvedimento di sospensione, osserva il Tar, viene evidenziata la gravità dei fatti contestati e il possibile pregiudizio per l’immagine e il prestigio dell’amministrazione della pubblica sicurezza.
Il poliziotto aveva sostenuto che i fatti contestati non riguardassero direttamente la sfera dell'amministrazione e non fossero collegati alle funzioni svolte. Una tesi che, secondo il Tar, non può essere accolta. I giudici evidenziano infatti che, secondo quanto emerge dalla richiesta di rinvio a giudizio e dal provvedimento impugnato, uno dei reati contestati sarebbe stato commesso anche sfruttando l’influenza derivante dalla funzione e dall’appartenenza alla Polizia. Nella vicenda, inoltre, viene contestato anche un reato contro la pubblica amministrazione.
La sentenza precisa inoltre che la sospensione è intervenuta dopo la richiesta di rinvio a giudizio e non durante la fase iniziale delle indagini. Proprio questo passaggio viene considerato rilevante nella valutazione della legittimità del provvedimento.
Durante le indagini preliminari, infatti, il dipendente era già stato trasferito in un'altra città e assegnato a mansioni di carattere burocratico. Il successivo passaggio dalla condizione di indagato a quella di imputato ha portato l'amministrazione a rivalutare la posizione dell'agente e, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, ad adottare una nuova misura provvisoria.
Per il Tar, la decisione dell'amministrazione risulta coerente con l'evoluzione del procedimento e con la gravità dei reati contestati, ritenuta tale da poter compromettere il rapporto di servizio.
Da qui la decisione dei giudici amministrativi di respingere il ricorso, ritenendolo infondato e confermando quindi la sospensione cautelare dal servizio.


