ROVERETO. Ha provato a contestare la mancata presenza del cartello di avviso del rilevamento di velocità. Ha provato a contestare la mancata omologazione dell'apparecchio. Ha provato a contestare l'errore materiale nell'indicazione della velocità rilevata e velocità contestata. Insomma le ha provate tutte per farsi togliere la multa per eccesso di velocità ma il suo ricorso davanti al giudice di pace è stato respinto.

L'automobilista nel ricorso ha sottolineato come ci fosse sulla sanzione un errore nell'indicazione della velocità rilevata (70 Km/h) e della velocità contestata (65 km/h). Errore di nessun conto per il giudice anche perchè c'è un fotogramma che lo immortala mentre viaggia ai 70 all'ora.

Per quanto riguarda l'omologazione nella sentenza si richiama l'avvocatura generale che ha stabilito come ci sia identità tra le procedure di omologazione e approvazione.

Infine per il cartello di segnalazione, viene richiamata una Cassazione che ha stabilito che nessuna disposizione impone che la postazione mobile di rilevazione della velocità debba obbligatoriamente essere preannunciata dall'apposizione di cartelli mobili.