ROVERETO. Il licenziamento è nullo perché discriminatorio. È quanto ha stabilito il giudice del lavoro Michele Cuccaro, che ha accolto parzialmente il ricorso presentato dall’avvocato Giovanni Guarini per un’operaia licenziata dopo aver superato il cosiddetto periodo di comporto, ovvero il periodo massimo durante il quale un lavoratore ha diritto a conservare il posto in caso di malattia o infortunio.

La sentenza dispone il reintegro della lavoratrice nell’organico dell’azienda e il pagamento di tutte le mensilità maturate dal momento del licenziamento fino al rientro. Non è stata invece accolta la richiesta di risarcimento per malattia professionale, perché la perizia non ha individuato un legame tra la patologia invalidante della donna e le condizioni di lavoro.

La lavoratrice era stata assunta dall’azienda lagarina nel 2018 e licenziata nel 2024. Nella motivazione della sentenza, il giudice affronta innanzitutto la questione della presunta malattia professionale, evidenziando come i problemi fisici della donna fossero già presenti al momento dell’assunzione.

Secondo il consulente, infatti, la collocazione temporale della patologia esclude che possa essere stata causata dall’attività lavorativa, iniziata successivamente alla comparsa dei primi sintomi. La perizia ha inoltre escluso che le mansioni svolte e i rischi professionali possano aver aggravato le condizioni della lavoratrice.

Una conclusione condivisa dal giudice, secondo cui gli elementi raccolti non consentono di riconoscere l’origine professionale della malattia né un peggioramento imputabile al contesto lavorativo.

Diversa la valutazione sul licenziamento. Nella sentenza si legge che «è fondata la ricostruzione della difesa della lavoratrice, secondo cui il licenziamento è nullo in quanto discriminatorio». Il giudice ha riconosciuto che le condizioni sanitarie della donna rientrano nella definizione di disabilità elaborata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Le patologie, si legge nel provvedimento, sono durature e comportano una limitazione fisica tale da ostacolare la partecipazione della lavoratrice alla vita professionale in condizioni di parità. Per riconoscere la tutela antidiscriminatoria, precisa il giudice, non è necessario che la disabilità sia stata formalmente riconosciuta ai sensi della legge 104/1992 o della legge 68/1999.

Il punto centrale della decisione riguarda proprio il calcolo del periodo di comporto. Applicare lo stesso limite di assenza per malattia ai lavoratori con disabilità e a quelli senza disabilità può costituire una discriminazione, perché non tiene conto del maggiore rischio di assenze legato alle condizioni di salute.

La società, inoltre, non avrebbe dimostrato di aver adottato accomodamenti ragionevoli per consentire alla dipendente di conservare il posto di lavoro. Tra gli elementi evidenziati dal giudice c’è anche la mancata comunicazione alla lavoratrice dell’approssimarsi della scadenza del periodo di comporto, un avvertimento che avrebbe potuto rappresentare una misura utile a tutelarla.

Da qui la decisione finale: licenziamento dichiarato nullo, reintegro nell’organico e pagamento delle mensilità arretrate. Resta invece escluso, sulla base degli accertamenti peritali, il risarcimento richiesto per la presunta malattia professionale.