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ROVERETO. Una fotocopia di un regolare permesso non vale come il permesso stesso. Anzi, non ha alcun valore ai fini dell’autorizzazione al parcheggio e quindi la sanzione va pagata. Così ha deciso il giudice di pace di Rovereto, che ha respinto il ricorso presentato da un automobilista multato per aver parcheggiato la propria auto in uno degli stalli riservati alle persone con disabilità, esponendo una fotocopia del contrassegno originale.
Si dirà: il permesso era stato comunque rilasciato e quindi quell’auto poteva occupare lo stallo. Ma non è così, come evidenzia il giudice Moschettino.
«Il punto decisivo – si legge nella sentenza – non è l’esistenza, in astratto, di un contrassegno intestato alla madre del ricorrente, né la documentata condizione sanitaria della titolare. Il punto decisivo è un altro: al momento dell’accertamento, sul veicolo non era esposto l’originale del contrassegno, ma una sua fotocopia».
La disciplina, sottolinea il giudice, stabilisce che il contrassegno deve essere esposto in originale nella parte anteriore del veicolo, in modo chiaramente visibile per consentire i controlli. Una prescrizione che non ha un valore puramente formale.
«L’esposizione dell’originale consente agli organi accertatori di verificare immediatamente l’autenticità del titolo, evita il rischio di duplicazioni e garantisce il carattere personale dell’autorizzazione. La fotocopia non svolge la medesima funzione dell’originale e non è equiparabile al titolo autorizzativo richiesto dalla legge», si legge ancora nella sentenza.
Il rischio, infatti, è che lo stesso permesso possa essere utilizzato contemporaneamente su più veicoli, esponendo l’originale su un’auto e una copia su un’altra.
L’automobilista aveva spiegato che il contrassegno originale sarebbe andato perso tra il finestrino e il cruscotto dell’auto, senza più possibilità di recuperarlo. Per questo, aveva riferito, si era procurato in precedenza una fotocopia a colori. Gli agenti della polizia locale avevano inoltre evidenziato che la copia era contornata da scotch, «in modo tale da simulare la plastificazione del tagliando».
«Dagli atti – si legge ancora nella sentenza – emerge che il veicolo sostava su uno spazio riservato ai disabili; che sul cruscotto era esposta una fotocopia a colori del contrassegno e lo stesso ricorrente ha ammesso l’esposizione della fotocopia, giustificandola con la perdita o il deterioramento dell’originale».
A conferma della ricostruzione, la denuncia relativa al deterioramento del contrassegno era stata presentata cinque giorni dopo l’accertamento della violazione. Per il giudice, questo dimostrava semmai che, al momento del controllo, il titolo originale non era concretamente disponibile né per il ricorrente né per la titolare.
Una circostanza che, tuttavia, non giustificava l’utilizzo della copia: in assenza dell’originale, l’automobilista non avrebbe dovuto occupare lo stallo riservato esponendo la fotocopia.
La decisione è quindi definitiva sul ricorso esaminato: l’automobilista dovrà pagare la sanzione contestata.


