ROVERETO. Assolto perché è povero. É questa, in estrema sintesi, la sentenza emessa dal giudice di pace Raffaele Moschettino nei confronti di uno straniero trovato nel dormitorio per senza tetto in Santa Caterina nonostante l'ordine del questore di allontanarsi dall'Italia. Proprio il mancato rispetto di andarsene dal nostro Paese ha fatto scattare la denuncia e quindi il processo dove il viceprocuratore onorario ha chiesto una condanna a 10mila euro di multa.

Una pena che è stata ritenuta eccessiva e senza senso visto che l'imputato aveva trovato riparo per la notte al Portico e che, soprattutto, non aveva in tasca il becco di un quattrino e dunque era assolutamente impossibilitato ad andarsene. Di qui, dunque, l'assoluzione «perché il fatto non costituisce reato per la sussistenza di giustificato motivo» nonostante la recidiva reiterata specifica infraquinquennale.

In udienza l'ispettore di polizia ha ricostruito dettagliatamente e minuziosamente tutte le fasi nelle quali aveva provveduto a fermare il signor G.M., fermato durante un controllo ordinario al centro accoglienza per senza fissa dimora. Dagli accertamenti è emerso che a carico dell'uomo pendeva un ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni al quale, ovviamente, non aveva ottemperato.

Di qui il processo con tanto di richiesta del pm di condanna ad una multa salatissima, difficile da onorare per la maggior parte dei cittadini, figuriamoci da chi non possiede nulla. Ed è proprio lo stato di inopia in cui versa il malcapitato che ha spinto il magistrato ad assolverlo. «Nel diritto penale - si legge in sentenza - la responsabilità è personale e richiede non solo la materialità della condotta ma anche la colpevolezza e l'assenza di cause che rendano l'azione inesigibile o non rimproverabile. Nel caso di specie risulta provata la mancata ottemperanza all'ordine nel termine assegnato tuttavia, dagli atti e dalle dichiarazioni rese dal teste, emerge che il soggetto fosse al centro di accoglienza "Il Portico" dove alloggiano i senza fissa dimora, i diseredati, in una sola parola "gli ultimi".

In tale contesto l'adempimento dell'ordine di lasciare il territorio nazionale non si configura come una scelta liberamente esigibile ma come un risultato materialmente non realizzabile con le sole forze dell'imputato. La condotta omissiva, pur sussistente sul piano fattuale, difetta del necessario contenuto di rimproverabilità: non può pretendersi penalmente l'osservanza di un comando quando è impedito da una condizione di oggettiva e incolpevole impossibilità, non superabile con l'ordinaria diligenza.

L'indigenza estrema, non accompagnata da alternative reali, esclude la volontà colpevole di sottrarsi all'ordine e integra una situazione riconducibile al paradigma dell'impossibilità incolpevole. Ne discende che il fatto, pur materialmente verificatosi, non è penalmente rimproverabile: manca l'elemento soggettivo, ovvero ricorre una condizione che esclude la punibilità perché rende inesigibile l'adempimento».