ROVERETO. Una caduta rovinosa a causa del pavimento bagnato durante una serata allegra all'insegna della musica. E un danno importante che ha comportato un'invalidità permanente del 7 per cento e una richiesta di risarcimento di 37mila euro. Questi gli elementi di una causa che è stata discussa in tribunale a Rovereto e che si è conclusa con un nulla di fatto per la donna che aveva portato davanti ai giudici i gestori del locale.
Perché? Perché, si legge in sentenza, «la mancata segnalazione immediata di un grave infortunio al personale della struttura, nonostante plurimi contatti diretti subito dopo il fatto, e il significativo lasso di tempo trascorso tra l'evento e la prima richiesta risarcitoria, impedisce ogni verifica oggettiva». Insomma non è stato possibile raccogliere prove concrete che la causa della caduta fosse riconducibile al pavimento bagnato e le testimonianze portare in aula dalla parte lesa non sono state abbastanza "forti" e univoche da permettere al giudice di stabilire che la colpa della caduta fosse da attribuire a chi gestiva il locale nel momento in cui è avvenuto il fatto. Un passo indietro per ricostruire la vicenda.
Tutto ha origine durante un'allegra serata fra amici e musica nell'inverno del 2022. Tutto bene fino a quando la protagonista della storia, non cade e terra riportando una grave lesione alla caviglia. In particolare una doppia frattura del malleolo con conseguente ricovero, intervento chirurgico e un lungo percorso riabilitativo. Conseguenze dunque importanti e per la donna la causa di tutto questo era da ricondurre al pavimento bagnato del locale. In sintesi, lei è caduta e si è fratturata la caviglia perché il pavimento era bagnato e questo sarebbe provato dalla presenza, sullo stesso pavimento, di ghiaccio e bicchieri. Oltre al fatto che il suo vestito, dopo la rovinosa caduta, era intriso di liquido.
A questo punto porta in causa i gestori del locale chiedendo un risarcimento di 37mila euro oltre a un danno patrimoniale emergente per spese di cura. Nella sua sentenza il giudice scrive che «In tema di responsabilità per danno cagionato da cose in custodia (nel caso specifico, il pavimento, ndr), il danneggiato è onerato della prova del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, nel senso che l'evento sia stato determinato proprio da un'anomalia della cosa; solo una volta fornita tale prova si attiva l'onere probatorio, a carico del custode, del caso fortuito».
E ancora «La responsabilità oggettiva del custode rende irrilevante l'attività di prevenzione o di pulizia da questi predisposta, qualora si dimostri che la caduta sia correlata al pavimento bagnato, e non è configurabile il caso fortuito correlato allo sversamento di bevande ad opera di terzi se tale pratica è grosso modo costante e sostanzialmente tollerata». Ma nel caso concreto il punto cruciale è il nesso di causalità. O meglio la mancanza dello stesso. I testimoni oculari, infatti, hanno reso dichiarazioni contraddittorie e lacunose e la donna ferita, dopo l'incidente si è recata prima al guardaroba e poi alla cassa, entrando quindi in contatto con diverse persone che lavoravano nel locale senza nulla dire di quanto era accaduto. Un altro punto cruciale è il tempo intercorso fra il fatto e la prima richiesta di risarcimento: 6 mesi.
Questo, scrive il giudice, ha impedito ogni verifica oggettiva sullo stato dei luoghi tramite le videoriprese, non permettendo una ricostruzione oggettiva di quanto accaduto.

