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ROVERETO. In aula lei, parte civile nel procedimento penale per maltrattamenti con il marito imputato, aveva descritto i 5 anni di matrimonio come un inferno fatto di violenze fisiche, psicologiche ed economiche. Una convivenza alla quale lei aveva messo la parola fine contattando i servizi sociali e chiedendo aiuto per scappare da quell'incubo.
Accolta assieme alla figlioletta in una struttura protetta, la donna ha quindi iniziato la sua seconda vita. Ma nell'aula di tribunale era tornata a quegli anni - questa è la parola della donna - anni in cui lei è stata costretta a subire violenze di ogni genere. Violenze fisiche che hanno preso la forma di schiaffi, pedate, botte.
Violenze psicologiche: non poteva uscire di casa da sola, non poteva far nulla da sola e lui, il marito, la controllava in ogni momento. E violenza economica: non lavorava e non poteva gestire in autonomia i soldi della famiglia. Una storia che assomigliava tragicamente alle tante che vengono raccontate nelle aule di tribunale, ma l'epilogo è stato diverso rispetto a quello che si potrebbe pensare.
Il marito (ormai ex, è in corso la causa per la separazione) è stato assolto con la formula del "fatto non sussiste". Per il giudice la responsabilità dell'imputato non è stata dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio perché le «parole della persona offesa - si legge nella sentenza - hanno confermato l'ipotesi accusatoria, non solo non hanno trovato alcun riscontro significativo, ma si sono scontrate con elementi quantomeno distonici».
In particolare viene evidenziato come «la versione della persona offesa appare difficilmente congruente ove prospetta un controllo penetrante di un marito che lavorava fuori casa molte ore al giorno e dove le impediva un accesso all'esterno e al mondo del lavoro ma nel contempo la iscriveva ad un corso di italiano».
E ancora, si legge nella sentenza, «le criticità maggiori sull'attendibilità della persona offesa derivano dall'assenza di riscontri significativi. La scelta della donna di lasciare la casa coniugale può conseguire a un vissuto di violenza familiare ma anche a un intollerabilità della convivenza per mera incompatibilità di carattere».
Per quanto riguarda le denunciate violenze fisiche, per il giudice queste «non hanno incontrato il benché minimo riscontro né mediante testimonianze, né attraverso certificazioni mediche». E ancora «le testimonianze della difesa (l'uomo è stato seguito dagli avvocati Costantino e Marco Sartori, ndr) hanno introdotto elementi seriamente distonici rispetto alla versione della parte offesa. I vicini di casa hanno rappresentato in quadro familiare normale e hanno escluso di aver mai udito litigi o violenze, segnalando che la scarsa insonorizzazione dell'edificio ne avrebbe certamente consentito la percezione».
Durante il processo era stata ascoltata anche la pediatra della figlia della coppia che ha spiegato di averla sempre vista serena e ben curata, di non essersi accorta di problematicità di sorta e di aver anche percepito una buona collaborazione fra i coniugi durante le visite della piccola.
Un altro teste ha poi parlato delle lezioni di italiano frequentate dalla donna che a scuola ci arrivava in autonomia e l'iscrizione a questi corsi, per il giudice, è finalizzata all'integrazione socio economica della donna e quindi «contraddice la versione della persona offesa secondo la quale il marito intendeva impedirle frequentazioni esterne alla cerchia familiare». Da qui l'assoluzione perché il fatto non sussiste.


