Vaccini/ Il caso

Rovereto, genitori no vax multati dall'Azienda sanitaria e «graziati»

Hanno rifiutato le dieci vaccinazioni obbligatorie al loro bimbo di due anni. La sanzione di 500 euro è stata annullata dal giudice di pace. Mamma e papà: «Non abbiamo ricevuto adeguate informazioni». Ma l’Apss: «Considerazioni pretestuose»

IL FATTO No vax, genitori sanzionati
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ROVERETO. Non hanno fatto vaccinare il figlioletto e dopo quattro anni hanno impugnato l'ingiunzione di pagamento mandata dall'Azienda sanitaria. Una sanzione da 500 euro che è stata annullata dal giudice di pace di Rovereto.

Non stiamo parlando di Covid. All'epoca del virus che ha segnato mesi nella vita di tutti e che è stato la causa di morte di tanti, tantissimi, non si sapeva nulla. Stiamo parlando delle dieci vaccinazione previste obbligatoriamente e da anni per i bimbi. Ossia l'anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-haemophilus influenzae tipo b, antimorbillo, anti-rosolia, anti-parotite.

Ecco, i genitori non avevano fatto fare al piccolo (aveva due anni) nessuna delle vaccinazioni e così dall'Apss era partito il verbale di contestazione di inadempimento vaccinale. Importo previsto 116 euro che poi si è trasformato nell'ordinanza-ingiunzione da 500 euro.

Dopo la nascita del figlio, nel 2018 i genitori vengono chiamati dall'Apss per un colloquio con i medici, colloquio che precede le vaccinazioni. Al termine dell'incontro non viene dato il benestare a procedere e in calce al verbale, a penna, viene scritto che la coppia si era riservata di eseguire eventualmente ulteriori esami e di riflettere. Il "no" alla vaccinazione comporta l'invio da parte di Apss il verbale di contestazione. In risposta mamma e papà inviano uno "scritto difensivo" nel quale spiegano di essere perplessi rispetto alla vaccinazione, che hanno bisogno di fare ulteriori accertamenti.

Dopo 4 anni dal primo colloquio, ecco l'ordinanza sanzionatoria. In sintesi genitori contestano all'Apss di non aver fornito sufficienti informazioni sui vaccini portando anche documentazione di un'altra azienda sanitaria (del luogo dove si erano nel frattempo trasferiti) che stabiliva che le condizioni del bambino rientravano in quelle previste per il differimento delle vaccinazioni. Apss ha difeso la sua ingiunzione spiegando - si legge nella sentenza - che «i genitori non hanno allegato durante il colloquio alcun certificato medico che giustificasse l'esenzione o la sospensione dal ciclo vaccinale. Solo successivamente, dopo due anni, veniva prodotta la certificazione medica di differimento per approfondimenti medici che non portavano tuttavia all'esenzione dell'obbligo».

E sempre l'Apss spiega di «aver assolto all'obbligo informativo sia in forma indiretta mediante invio ai ricorrenti di nota con i link sui quali potevano trovare informazioni aggiornate e specialistiche in materia sia in forma diretta mediante colloquio». E ancora evidenzia che «i ricorrenti hanno mantenuto un atteggiamento di chiusura nei riguardi dei vaccini, e tutte le considerazioni sono state pretestuose e non hanno fondamento scientifico. La loro volontà ad opporsi al trattamento vaccinale ne determina la loro colpevolezza». Infine un richiamo alla Corte europea dei diritti dell'uomo «che ha ritenuto che le vaccinazioni obbligatorie possono essere considerate "misure necessarie in una società democratica e che il vaccinarsi rientra nella sfera dei valori di solidarietà sociale, il cui scopo ultimo è proteggere le salute di tutti i membri di una società, in particolare quella delle persone più vulnerabili"».

La spiegazioni dell'Apss non sono state accolte dalla giudice Paola Facchini. «In caso di illecito amministrativo - scrive nelle motivazioni - la sanzione è applicabile se l'azione è commessa per dolo o colpa. I genitori affermano di non aver ricevuto sufficienti informazioni e che anche dopo l'invio di osservazioni contro il verbale di contestazione non hanno ricevuto alcun chiarimento. Non risulta che l'Apss abbia fornito ulteriori chiarimenti in seguito al colloquio iniziale e alle osservazioni presentate durante l'iter amministrativo sanzionatorio, limitandosi a richiamare la normativa di riferimento. Sotto questo profilo si osserva che un'adeguata informazione sugli aspetti medici rispetto a dubbi manifestati dai genitori, anche se ritenuti privi di fondamento, sia necessaria non solo ai fini della regolarità della procedura amministrativa, ma anche al fine di mettere i genitori nella condizione di operare una scelta consapevole dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario e proprio per eliminate quei dubbi che porterebbero i genitori all'esclusione del proprio figlio dal programma vaccinale».

Quindi la decisione di annullare l'ingiunzione: «La richiesta di differimento del trattamento vaccinale non può dirsi pretestuosa o elusiva ma è risultata determinata da una situazione patologica del bambino certificata dalla documentazione medica prodotta». Ma.D.

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