PHOTO
RIVA. Sorpasso a destra e rifiuto di consegnare i documenti. Queste le due contestazioni mosse ad una donna di Arco. Contestazioni delle quali non dovrà però rispondere (e non dovrà quindi pagare). Così ha deciso il giudice di pace di Riva accogliendo le opposizioni che erano state proposte dall'automobilista.
Una vicenda complicata quella che è arrivata sul tavolo del giudice, con la ricostruzione dell'accaduto affidata solamente alle parole della donna. Perché l'altra parte, il commissariato del governo, non ha portato controdeduzioni per sostenere la "bontà" delle sanzioni.
Quindi un passo indietro fino all'estate dello scorso anno. È notte e lungo la Gardesana la donna guida la sua macchina. In base a quanto le viene contestato nel primo verbale lei, durante la manovra di sorpasso compiuta ad un altro veicolo avrebbe accelerato creando una situazione di pericolo. Da qui la contestazione relativa al sorpasso a destra.
Proseguendo nel suo viaggio la donna sarebbe stata quindi fermata poco più avanti, rifiutando di mostrare i suoi documenti (da qui il secondo verbale). Non solo, si sarebbe data quindi alla fuga e identificata da una pattuglia delle forze dell'ordine solo nel momento in cui è arrivata a casa.
Davanti alla doppia contestazione la donna ha presentato ricorso davanti al giudice di pace deducendo, si legge in sentenza, «la sconvenienza e scorrettezza del comportamento del conducente che aveva effettuato il sorpasso, che alla fine si era rilevato essere un agente in borghese, il quale, a suo dire, aveva commesso un "abuso di potere", "inseguendola" fino a casa, pur non essendo in servizio, e redigendo un verbale dichiarando il falso».
Insomma chi aveva cercato di sorpassarla e poi di farsi consegnare i documenti era un agente ma senza la divisa che ne permettesse l'immediato e certo riconoscimento.
E perché il giudice di pace ha deciso di annullare entrambi i verbali di contestazione e di condannare il commissariato del governo a pagare alla donna 43 euro?
Perché, si legge in sentenza, «nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio è della pubblica amministrazione. Nel caso di specie l'onere probatorio non è stato rispettato dall'amministrazione resistente che non si è costituita in giudizio nonostante la rituale notificazione, e non ha depositato il rapporto relativo alla violazione con tutti gli accertamenti compiuti in modo da consentire al giudicante di verificare la legittimità del suo operato».
Quindi era il commissariato del governo che doveva dare prova che i due verbali erano stati contestati in maniera idonea, ma al giudice di pace non è arrivato nessuna atto e quindi la decisione finale è andata nel senso di annullare le sanzioni.


