Mezzolombardo, in galleria a 167 all'ora: multato con l'autovelox fa ricorso, ma lo perde

Correre in auto può costare caro. E non solo perché si mette a rischio la propria incolumità e quella degli altri.
In questo caso all’automobilista sfrecciato in galleria a quasi 170 chilometri orari è arrivata una multa di 848 euro. Una sanzione che il conducente ha impugnato davanti al giudice di pace di Mezzolombardo, che ha però respinto il ricorso.
Il contenzioso riguarda il verbale elevato al ricorrente il 15 gennaio scorso dal Corpo di polizia locale Rotaliana Königsberg: al conducente veniva contestato di essere transitato poco dopo le 10 a Mezzolombardo, in galleria, ad una velocità di 167 chilometri orari. Dunque ben oltre il limite di 90 chilometri orari previsto in quel tratto stradale. Una violazione che era stata accertata con l’utilizzo del Telelaser, che aveva portato anche al ritiro della patente.
Nel suo ricorso, come si ricostruisce in sentenza, l’automobilista contestava che il verbale impugnato fosse privo dei requisiti di legge «non essendo contenuta in esso indicazione che la postazione di controllo fosse ben segnalata attraverso cartelli di preavviso e visibili all’utente della strada né che il rilevamento fosse stato preceduto dalla verifica del corretto funzionamento del Telelaser». Nel mirino era finita pure la modalità di accertamento: il conducente sosteneva che il rilevamento della velocità fosse stato eseguito in presenza di una sola postazione composta da due agenti, peraltro non visibile. Secondo il ricorrente, inoltre, il veicolo era stato fermato «in spregio all’osservanza delle norme di sicurezza, dato che gli agenti per fermare il veicolo del ricorrente avevano proceduto ad un inseguimento nel traffico e per fermarlo dapprima lo avevano affiancato, poi superato ed infine avevano posto l’auto di servizio di traverso rispetto a quella del trasgressore».
Rilievi che il giudice Tiziana Toma non ha però accolto: il verbale è stato eseguito nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, anche per quanto riguarda la corretta segnalazione della presenza di una postazione di rilevamento della velocità. Per il giudice è stata poi accertata «l’efficacia probatoria dello strumento rilevatore della velocità, risulta raggiunta - scrive - piena prova della legittimità dell’accertamento del 15 gennaio 2020, avvalorato inoltre dalla documentazione fotografica che ritrae il veicolo dell’opponente nell’atto di violare il limite di velocità». Per questo il ricorso è stato respinto: il conducente, salvo che decida di procedere nel contenzioso, dovrà sborsare 848 euro.

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