Strada / La sentenza

Si scontra contro un’altra auto a causa del ghiaccio: per il giudice la colpa è sua, non del meteo

In val di Fiemme, la conducente non era riuscita a controllare il veicolo data la strada scivolosa, finendo nella corsia opposta e provocando un sinistro. Il giudice: «In montagna la superficie ghiacciata è normale e prevedibile, serve prudenza»

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di Marica Viganò

CAVALESE. «La presenza di una superficie ghiacciata in una località montana è fatto del tutto normale e prevedibile e, per gli effetti, la prudenza richiesta ai conducenti deve ritenersi particolarmente dovuta». È il ragionamento del giudice di pace di Cavalese nell'analizzare il ricorso presentato da una automobilista della val di Fiemme che, nell'affrontare una curva, aveva perso il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta e andando a sbattere contro un altro veicolo.

La causa dell'incidente non è dunque la condizione della strada o il meteo, bensì la condotta del conducente. L'attenzione deve essere sempre al massimo, soprattutto se si circola in quota, in zone in cui il freddo d'inverno è una costante e non un'eccezione. La donna è stata ritenuta responsabile sia del reato di lesioni stradali gravi (una persona era rimasta ferita) sia della violazione dell'articolo 141 del codice della strada, secondo il quale «il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile».

Il ghiaccio, come è noto a tutti coloro che hanno una certa esperienza di guida, rappresenta una delle peggiori insidie sulla strada: se l'asfalto è una lastra scivolosa, talvolta non bastano né le gomme antineve né la velocità ridotta a scongiurare la sbandata. Nel ricorso la donna sosteneva di non essere responsabile dell'incidente ed aveva impugnato il provvedimento adottato dai carabinieri di Predazzo per la sospensione della patente per un anno.

Di diverso parere è il giudice Alessandro Sigillo. «È evidente che la particolare situazione climatica avrebbe dovuto indurre la signora T. ad adottare una condotta più prudenziale, al fine di scongiurare il verificarsi di possibili eventi dannosi, come quelli di fatto poi realizzatisi» si legge nella sentenza in cui viene accertata e dichiarata la responsabilità della automobilista. La donna, come ricostruito, si era messa alla guida del proprio mezzo «in modo imprudente, accettando il rischio della causazione dell'evento dannoso e/o comunque avendo continuato la propria condotta anche a fronte di situazioni climatiche avverse (attestate dalla presenza di un manto stradale ghiacciato)».

La responsabilità è "soggettiva" della donna «non avendo la stessa arrestato immediatamente la propria corsa una volta accortasi della presenza di manto stradale ghiacciato». Il giudice ha inoltre disposto la sospensione della patente per sei mesi, dalla data del ritiro del documento. Il provvedimento della sospensione del documento di guida, viene spiegato, non è una valutazione delle capacità della persona di stare al volante, bensì «mira ad evitare che il responsabile del sinistro possa commettere altre condotte lesive della sicurezza altrui».

Anche il giudice di pace di Cles, in merito ad un incidente avvenuto a Borgo d'Anaunia su una strada innevata, aveva evidenziato la responsabilità del conducente: «in presenza di condizioni meteo avverse colui che si mette alla guida di una vettura, specialmente in orario notturno, lungo una via secondaria, in discesa, qual è la via di questo caso, soprattutto abitandoci ed avendo per questo maggiore contezza dei pericoli, deve necessariamente prestare più attenzione». In questo caso l'automobilista, che aveva fatto causa all'amministrazione, era stato risarcito a metà. 

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