Rovereto / Il caso

Si è schiantato contro la rotatoria e ha chiesto i danni al Comune: il giudice dà torto all'automobilista

L’automobilista ha citato a giudizio l’amministrazione chiedendo 50 mila euro di danni materiali e fisici. Secondo la sentenza, il rondò appena inaugurato a Lizzana era completo e ben visibile

di Nicola Guarnieri

TRENTO. Si è schiantato con la macchina contro la rotatoria ed ha presentato il conto dei danni al Comune, asserendo che il rondò, per altro nuovo di zecca, fosse poco visibile e dunque facile teatro di incidenti. Palazzo Pretorio, però, ha risposto picche alla richiesta di saldare il carrozziere con i soldi pubblici e lo stesso ha fatto l’Itas, l’assicurazione che tutela gli interessi di piazza del Podestà.

L’automobilista, però, non si è dato per vinto e, andato a vuoto ogni tentativo di conciliazione, ha citato a giudizio l’amministrazione chiedendo 50mila euro di danni materiali (rimettere in sesto la Jeep è costato circa 3mila euro) e fisici (un paio di giorni dopo il botto il conducente si è fatto medicare al pronto soccorso per contusioni e una microfrattura).

Il giudice del tribunale civile Riccardo Dies, al termine dell’udienza, ha rigettato la richiesta ed ha pure condannato l’attore a pagare 4.200 euro di spese processuali. Insomma, per l’uomo, verrebbe da dire, oltre i danni la beffa. I fatti risalgono al 2017, anno che i guidatori roveretani ricordano benissimo perché la città fu «invasa» da cantieri stradali, soprattutto per consentire a Novareti di posare i tubi.

La circolazione, dunque, era difficile e le proteste dei forzati del volante si fecero sentire anche in maniera vibrata. Si mossero addirittura le associazioni di categoria contestando i troppi cantieri e accendendo gli animi in consiglio comunale dove fu invocato lo stop degli intralci alla viabilità già caotica.

In questo contesto già caldo si infila l’incidente occorso ad un automobilista che, come detto, è finito con la propria Jeep contro il rondò appena inaugurato a Lizzana, all'incrocio tra via del Garda e via Porte Rosse, davanti al supermercato Lidl. Secondo il danneggiato, quella rotatoria sarebbe stata poco visibile e priva di illuminazione funzionante.

Di qui il conto dei danni presentato al Comune. Che, dopo un’attenta istruttoria con tanto di indagine da parte della polizia locale, ha escluso ogni responsabilità, ritenendo che quello scontro era figlio di una disattenzione di chi stava guidando. Alla medesima conclusione è giunta l’Itas, coinvolta nella proposta di negoziazione assistita formulata dal conducente per dirimere bonariamente la vicenda. Tentativo ovviamente fallito e quindi la questione è finita davanti in tribunale.

Il giudice Dies, come detto, ha rigettato la richiesta danni ribadendo la necessità di prestare maggiore attenzione alla guida. Tantopiù che la rotatoria non è una buca e, foto alla mano (presentate per altro dallo stesso automobilista), era ultimata, ben visibile e con tanto di segnaletica orizzontale.

«Dalla foto che mostra la rotatoria la sera dell’incidente - si legge in sentenza - risulta anche vi fosse un’adeguata illuminazione pubblica e che non vi fosse alcun cantiere in atto. Tali circostanze escludono la responsabilità del Comune di Rovereto che deve essere considerata una responsabilità di natura oggettiva, superabile con la prova da parte del custode del caso fortuito idoneo a escludere il nesso eziologico tra cosa in custodia e l’evento lesivo.

Nel caso in cui il danneggiato individui come causa del danno una cosa inerte, quale tipicamente è una strada, essa può essere considerata causa del danno solo nel caso in cui sia provata una significativa anomalia della sua conformazione fisica, in rapporto alla sua funzione tipica, tale da giustificare giuridicamente che essa abbia causato il danno».

Nel caso di specie, riporta il magistrato, «la situazione dei luoghi, dimostrata dalle foto dimesse dallo stesso attore, esclude che possa ravvisarsi una simile anomalia che giustifica il riconoscimento del rapporto di causalità tra cosa e danno, a maggior ragione ove si consideri che in capo all’attore sussistevano pregnanti obblighi cautelari in ordine all’utilizzo della cosa e, in particolare, l’obbligo di mantenere il controllo della vettura guidata e di non impattare contro ostacoli sul percorso e di regolare la velocità in prossimità dell’intersezione secondo il codice della strada».

In conclusione, riassume il giudice, «deve essere esclusa in radice il nesso di causalità tra cosa e danno, perché le pretese anomalie del tratto di strada teatro del sinistro in parte non sussistevano al momento del sinistro e in parte sono troppo poco significative per giustificare la responsabilità dell’ente».

Insomma, i lavori erano finiti, la luce pubblica funzionava e, a parte i cartelli, la rotonda era adeguatamente segnalata. Lo scontro, dunque, è colpa della distrazione.

[foto: una rotatoria a Rovereto, archivio]

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