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TRENTO. Il bicigrill batte l’Agenzia delle Entrate tre a zero: gli avvisi di accertamento, già “congelati” dalla sentenza di primo grado, sono ora da cestinare. Lo ha deciso la Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento, presieduta da Giuseppe De Benedetto, che ha respinto i tre appelli promossi dall’Agenzia delle Entrate condannandola a versare complessivamente circa 8mila euro per le spese processuali di primo e di secondo grado.
Gli accertamenti da parte dell’ente sono partiti dall’esito della vendita dell’esercizio pubblico, in particolare dal valore di avviamento dichiarato di 140mila euro, che era stato ritenuto non compatibile e non congruo con i redditi dichiarati negli anni 2016, 2017 e 2018.
I titolari del bicigrill avevano presentato documentazione e poi spiegato nel contraddittorio le circostanze che avevano portato proprio in quegli anni a tale soglia di guadagni. Ad esempio, era stato evidenziato che l’attività di bicigrill è differente da quella di bar (in base alla quale l’Agenzia delle Entrate aveva effettuato i propri accertamenti), che per motivi personali il titolare aveva ridotto la sua presenza nell’esercizio e aveva assunto personale dipendente, con conseguente aumento delle spese.
L’Agenzia delle Entrate, da parte sua, ha ritenuto non congruo il reddito dichiarato sulla base, ad esempio, del calcolo delle differenze delle giacenze di magazzino a inizio e fine anno, emettendo tre avvisi di accertamento relativi ad altrettanti anni per un importo complessivo di 24mila euro (6.200, 15.300 e 2.700 euro).
La sentenza d’appello
In primo grado la Corte di giustizia tributaria aveva dato ragione al bicigrill. Di qui l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, che nell’appello ha ribadito la non congruità del valore di avviamento e la correttezza dei criteri di calcolo del reddito. Il Collegio ha confermato la sentenza di primo grado. «L’Agenzia delle Entrate - viene evidenziato nella sentenza - con il provvedimento impugnato non ha offerto prova sufficiente del risultato del proprio accertamento».
Nelle motivazioni viene innanzitutto riconosciuto che «l’attività di “bicigrill” non è del tutto assimilabile a quella di bar», ad esempio perché è maggiormente legata alla stagionalità e alle condizioni meteo. Inoltre è stato spiegato che il valore di avviamento dell’attività ha sì vari criteri di calcolo, ma va «principalmente parametrato alla reputazione ed al posizionamento più ancora che al portafoglio clienti».
Anche la ridotta presenza del titolare può avere influito sul reddito, come spiega il Collegio: «Sembra potersi affermare senza tema di smentita che, soprattutto per le attività gestite in prima persona e/o con poco o minimo apporto da parte di terzi (come nel caso di specie), la presenza dell’imprenditore/titolare costituisca un vero e proprio valore aggiunto all’attività».


