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TRENTO. Con la sua potente Bmw si era schiantato nel giardino di una casa. L'automobilista, un cinquantenne della val di Non, stava guidando al limite del coma etilico, come era emerso dagli esami effettuati in ospedale.
Eppure, nel procedimento penale per guida in stato di ebbrezza, è stato assolto. A salvarlo era stata una questione formale più che il giudizio sul suo comportamento al volante: per il gip di Trento non c'è prova che gli esami del sangue fossero stati fatti dopo aver messo al corrente l'uomo della possibilità di farsi assistere da un avvocato. La Cassazione ora ha annullato la sentenza, rinviando gli atti ad un nuovo giudice.
La decisione degli "Ermellini" è destinata a fare giurisprudenza perché affronta il tema della tempestività dell'avviso al conducente di poter essere assistito da difensore di fiducia al momento della verifica del grado di assunzione alcolica, attraverso etilometro da parte degli stessi operatori delle forze dell'ordine o attraverso esame del sangue presso ospedale. La possibilità di avvertire un avvocato - viene ricordato - non deve necessariamente essere data in forma scritta. La Cassazione ribadisce anche che «l'accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici», dunque non solo a seguito dell'esame strumentale.
Lo schianto era avvenuto una sera di novembre di tre anni fa, in un paese delle val di Non: la Bmw era uscita in curva finendo nel giardino di una casa, dopo aver demolito una siepe ed aver sbattuto contro una cordonata in porfido, un pilastro in granito ed un palo in ferro. Il conducente, che nell'impatto aveva riportato un trauma facciale e la frattura del naso, era stato trasportato in ambulanza all'ospedale. Ma non c'erano solo le lesioni: nel certificato del pronto soccorso era contenuta anche la diagnosi di "abuso etilico acuto". Dagli esami del sangue era emerso un tasso alcolemico pari a 3,53 grammi per litro, ossia sei volte oltre la soglia determinata dal Codice della strada per mettersi al volante. L'uomo era praticamente al limite del coma etilico, ma nel procedimento penale per guida in stato d'ebbrezza è stato assolto.
La sentenza è stata impugnata dalla procura generale presso la Corte d'appello di Trento: entrambi i motivi del ricorso sono stati ritenuti fondati. La Cassazione, sezione quarta penale presieduta da Donatella Ferranti, rileva che il modulo sottoscritto dall'automobilista alle 22.45 (l'ingresso in ospedale è alle 22.40) conteneva non solo l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ma anche il consenso informato «che logicamente precede (e non segue) il trattamento sanitario».
Dunque risulta provato che l'esame ematico è stato effettuato dopo aver informato il paziente. Dal verbale di accertamenti urgenti dei carabinieri, inoltre, emerge che il cinquantenne ancora prima di essere portato in ospedale era stato avvisato oralmente in merito alla possibilità di farsi assistere da un avvocato, ma aveva dichiarato che non avere intenzione di chiamare nessuno.


