TRENTO. Covid fa anche rima con affitti non pagati. Il lockdown totale o parziale ha messo in ginocchio ristoranti bar, negozi, palestre, laboratori che nel deserto commerciale dei mesi in zona rossa o arancione si sono trovati tra l'incudine e il martello con affitti, spesso elevati, più tutte le altre spese fisse, e incassi miseri. Ma cosa deve fare un esercente che non ce la fa a pagare l'affitto nelle settimane e mesi di forzata chiusura?

«La strada da percorrere - replica l'avvocato Carlo Callin Tambosi, presidente della sezione trentina di Anadimm, l'Associazione nazionale avvocati di diritto immobiliare - come ha indicato anche la Corte di Cassazione, è fare domanda di rimodulazione del contratto. Le parti devono sedersi attorno ad un tavolo. La Cassazione specifica che non solo è ragionevole che il locatore aderisca alla richiesta, ma deve avviare una trattativa per ridiscutere il contratto in correttezza. Questo non per buona educazione, ma per ottemperare ad un obbligo giuridico. L'obiettivo è arrivare ad una soluzione ragionevole di riduzione del canone per il periodo della pandemia».In una situazione straordinaria come l'emergenza sanitaria da Covid 19, la Suprema corte è scesa in campo in modo straordinario. Invece che attendere le prime sentenze, che sarebbero arrivate tra tre o quattro anni, ha deciso di dare delle linee guida giuridiche per favorire una più uniforme interpretazione del diritto. Questo attraverso una circolare emessa dall'Ufficio massimario che indica la via da seguire dalle parti in situazione di morosità dovuta alla pandemia.

«La Cassazione ha stabilito che di fronte ad un'emergenza di questa portata - prosegue Callin Tambosi - le parti hanno l'obbligo di sedersi al tavolo e rinegoziare il contratto». Questo per far fronte al «delirio interpretativo», come lo ha definito l'avvocato Callin Tambosi, scoppiato in tema di locazioni durante la pandemia.

Qualche esempio citato dal presidente di Anadimm. Il Tribunale di Venezia decide che nulla sia dovuto a titolo di canone per marzo, aprile e maggio 2020 e riduzione per il mese di giugno. In sostanza il giudice dichiara non dovuti i canoni. Poi Tribunale di Roma: stabilisce che le parti hanno l'obbligo di ricontrattare e il giudice può integrare il contratto giudicando congruo un taglio del canone dovuto del 40% per aprile e maggio 2020 e del 20% per i mesi da giugno 2020 a marzo 2021.

Il Tribunale di Pordenone, invece, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo rilevando che nessuna norma connessa all'emergenza Covid 19 ha previsto che il conduttore di un immobile possa sospendere o rifiutare il pagamento.

Veniamo al tribunale di Trento che in un caso si morosità di un'attività commerciale (affitto di 1.050 euro mensili e arretrati non pagati per 6.850 euro) ha accolto l'istanza di rilascio dell'immobile. In sostanza un conto è un ritardo, altro è l'omesso pagamento. Ma non dimentichiamo poi che è in vigore il blocco degli sfratti per morosità fino al 30 giugno (non però per finita locazione).