Animali / La tutela

Da domani niente più cani alla catena, ad eccezione di guardianìa e sport cinofili

Chi tiene l’animale alla catena rischia una sanzione da 400 a 800 euro. C’è un’unica eccezione: un cuccioletto può essere custodito legato solo se le abituali strutture di custodia siano in riparazione o in ristrutturazione. In questi casi non si devono superare i 30 giorni

LA LEGGE Cani alla catena, stop da luglio: multa fino a 800 euro 
L'ALLARME Boom di animali maltrattati 
TRENTO Inaugurato lo sportello LAV contro i maltrattamenti degli animali

TRENTONiente più cani alla catena. La legge già c'era, ora sono passati anche i sei mesi di tempo che il consiglio provinciale aveva deciso di lasciare ai proprietari di animali - soprattutto cani - per adeguarsi alla normativa.

Ma non sarà un divieto assoluto: ieri (giovedì 29 giugno) la prima commissione ha dato il via libera alla delibera che prevede i criteri per cui un simile strumento di contenzione può essere accettabile. In tutti gli altri casi, chi tiene l'animale alla catena rischia una sanzione da 400 a 800 euro.

Con gli animali domestici e in particolare con i cani, si va da un opposto all'altro: c'è chi li tratta come figlioletti, acquistando inguardabili cappottini e collari con i finti brillantini, e poi ci sono quelli che li tengono legati 24 ore su 24 alla catena. Un'immagine che sembra arrivare dal secolo scorso, tanto è ormai inusuale. Nondimeno, resta qualche situazione in cui la catena viene ancora usata. Ecco, per il collarino a brillantini e il capottino di pelliccia non c'è nulla da fare, ma per lo meno per la catena, è fatta. Da luglio sarà vietato. Per lo meno sarà quasi sempre vietato.

La legge Cia Segnana, lo scorso novembre, aveva istituito un divieto generale, ma aveva anche previsto alcune eccezioni, «per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per ragioni urgenti e temporanee di sicurezza, sulla base dei criteri stabiliti dalla giunta provinciale». Ieri, a pochi giorni dall'entrata in vigore del divieto, la prima commissione ha dato il via libera (4 voti favorevoli e 3 astenuti), all'ultimo tassello che mancava: i criteri per cui l'uso di strumenti di contenzione simili alla catena sono accettabili.

Eccoli, allora, questi criteri. Sarà possibile legare i cani da guardianìa usati per la protezione degli animali, nei momenti in cui no stanno svolgendo attività di sorveglianza, e in tutti i casi in cui sia necessario garantire l'incolumità di terzi. Alla catena possono stare i cani usati durante l'attività cinotecnica, l'attività cioè usata per addestramento e allevamento. Sempre legati potranno essere i cani che partecipano alle manifestazioni, esposizioni e rassegne cinofile, ma solo nel contesto delle manifestazioni in questione.

Altrettanto si può dire dei cani che svolgono sport cinofili, e pure in questo caso, la catena è permessa solo durante queste attività. Particolare flessibilità è assicurata ai cani da soccorso e in dotazione alle forze dell'ordine, alle forze armate e alla protezione civile e ai vigili del fuoco: i conduttori potranno legare i cani in tutti i casi che sono ritenuti necessari. E qui è facile capire il perché: a seconda delle attività, l'animale può essere più o meno a contatto con le persone, in situazioni di stress o pericolose per lo stesso animale. Sta al conduttore la sensibilità di capire cosa serve per far operare il cucciolo al meglio e in sicurezza, lasciando in sicurezza anche gli altri.

C'è poi il grande capitolo dei cani di casa. Lì la catena è vietata. Punto. C'è un'unica eccezione: un cuccioletto può essere custodito legato solo se le abituali strutture di custodia siano in riparazione o in ristrutturazione. In questi casi l'animale può stare alla catena, per un tempo tuttavia non superiore ai 30 giorni, tempo evidentemente più che sufficiente per sistemare qualsiasi box, cuccia o cancello. Resta infine possibile la catena «in situazioni contingibili e urgenti, per assicurare l'incolumità di terzi».

Se il cane viene messo alla catena, in questi casi, infine, la norma prevede che «la catena o altro strumento di contenzione simile, deve assicurare agli animali un adeguato accesso all'acqua di abbeverata, all'alimento e un riparo dal sole e dalle intemperie». E anche quando il cane va tenuto alla catena per motivi di sicurezza, la catena deve avere comunque una lunghezza tale da permettere all'animale di muoversi, girarsi, sdraiarsi senza difficoltà.

Nel caso dei cani da guardianìa e nei casi di cani di casa durante i lavori alle loro strutture, la corda a cui l'animale viene legato deve essere lunga almeno 4 metri e deve essere agganciata ad un'altezza massima di un metro. Infine, «se per motivate esigenze l'animale debba rimanere legato per più di 12 ore continuative nell'arco della giornata deve sempre essere assicurato un momento di sgambamento».

Fin qui i criteri, che prima del sì in commissione avevano superato il vaglio dell'Associazione allevatori e della Commissione provinciale per animali d'affezione. Il primo luglio entrerà quindi in vigore il divieto: i trasgressori rischiano una multa da 400 a 800 euro.Ora si tratta di capire se le associazioni animaliste riterranno il provvedimento sufficiente a tutelare il benessere animale. All'epoca, erano contrarie perché i criteri di eccezione al divieto non erano chiari. Inoltre avevano storto il naso perché tra i soggetti sentiti, prima dell'approvazione della delibera sui criteri che permettono la custodia alla catena, c'era l'Associazione allevatori ma non i veterinari o le associazioni animaliste, oppure ancora qualche etologo.

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