Il caso / Piazza Dante

Era stato “silurato” per il no al concerto di Vasco: Maccani torna al suo posto

Il dirigente del Servizio polizia amministrativa della Provincia era stato spostato presso un altro Dipartimento. Ma ora il giudice l’ha reintegrato nelle sue funzioni. E nell'ordinanza bacchetta la Provincia: misure di sicurezza insufficienti, area inadatta, ingerenbze sulla Commissione

IL FATTO Rimosso per i dubbi sulla sicurezza dell’area

di Marica Vigano

TRENTO. Il suo incarico saltò "per colpa" di Vasco Rossi, per aver ritenuto non idonea l'area di San Vincenzo ad ospitare i 120mila spettatori previsti per l'evento. Marzio Maccani, nominato dirigente del Servizio polizia amministrativa della Provincia con delibera 928 in data 3 luglio 2020 e per cinque anni, ha ricevuto il 31 maggio scorso la comunicazione di revoca dall'incarico a firma del dirigente generale del Dipartimento organizzazione, personale e affari generali, per andare a ricoprire un altro ruolo presso il Dipartimento artigianato, commercio, promozione, sport e turismo. Non come "capo", bensì «per lo svolgimento di compiti di supporto all'esercizio delle funzioni del dirigente generale del Dipartimento medesimo».

Il giorno stesso del cambio di ruolo la Provincia aveva indetto un concorso pubblico per un nuovo dirigente della polizia amministrativa provinciale. Marzio Maccani, assistito dall'avvocato Lorenzo Eccher, si era rivolto subito al giudice del lavoro chiedendo innanzitutto di sospendere la deliberazione della giunta con cui gli veniva revocato l'incarico. La domanda è stata accolta. Con provvedimento del 22 agosto il giudice Giorgio Flaim ha ordinato alla Provincia di riattribuire al ricorrente l'incarico di dirigente del Servizio polizia amministrativa fino al giorno 6 luglio 2025 reintegrandolo nelle funzioni e ha condannato l'Amministrazione alla rifusione in favore di Maccani delle spese di giudizio, pari a circa 4mila euro. E la Provincia, che non è escluso che presenti reclamo, non ne esce bene.Le contestazioni.

Sono ben undici i punti che la Provincia aveva evidenziato nella delibera 976/2022 a fondamento della revoca dell'incarico dirigenziale. Tra questi «la lesione del prestigio e dell'immagine dell'Amministrazione» e «la creazione dei presupposti per l'ampia ingiustificata eco mediatica». La Commissione provinciale di vigilanza, a cui era presente Maccani, il 27 ottobre 2021 aveva dato parere negativo sull'idoneità dell'area San Vincenzo ad ospitare il concerto di Vasco Rossi, ma la Provincia aveva tirato dritto, ritenendo il parere illegittimo "per i macroscopici vizi della convocazione", per motivi relativi al procedimento amministrativo. Ma c'erano due piani da tutelare. Se non si fossero raggiunti i 120mila spettatori, viene evidenziato nell'ordinanza del giudice Flaim, ci sarebbe stato un danno patrimoniale a carico dell'inadempiente Provincia, senza dimenticare i problemi per l'ordine pubblico qualora si fossero venduti più biglietti rispetto agli spettatori che l'area era effettivamente in grado di ospitare. La tutela. «A ben vedere, quindi, sarebbe stato contrario al principio di buon andamento della pubblica Amministrazione, al dovere di tutela degli interessi pubblici e all'obbligo di agire con diligenza e adeguatezza, se il ricorrente non avesse consentito alla Commissione provinciale di vigilanza di evidenziare con tempestività all'Amministrazione provinciale (...) le ragioni che in quel momento rendevano l'area inidonea a quel fine e che la Commissione ha specificamente indicato».

La Commissione di vigilanza, sottolinea il giudice, non poteva certo rimanere "inerte", rendendo anche evidente la scelta compiuta della Giunta di vincolarsi giuridicamente con la società organizzatrice «prima che vi fosse la certezza che l'area individuata dalla stessa Giunta provinciale avesse effettivamente quell'idoneità». Gli attacchi. C'è poi la delicata questione degli attacchi e delle minacce segnalati da Maccani nei confronti della sua persona e di altri componenti della Commissione vigilanza. «È indubbio che, una volta conosciuto il parere negativo espresso dalla Commissione provinciale di primo grado, al ricorrente e ad un componente della stessa alcuni componenti della Giunta provinciale hanno espresso severe critiche; inoltre un alto funzionario ha prospettato, con modalità anomale e per un addebito inidoneo, a un componente della stessa Commissione la possibilità dell'avvio di un procedimento disciplinare».

Trasparenza. Riguardo alla richieste di acquisire copia dei documenti da parte del consigliere provinciale Luca Zeni, non essendoci né segreto d'ufficio né obbligo di riservatezza, il giudice ricorda la contestazione della Giunta contro Maccani di «non aver osservato le indicazioni, fornite dalla direzione generale, di limitare l'accesso al solo verbale della riunione 27.10.20212 e non anche la corrispondenza». «A ben vedere - scrive il giudice - dette censure (...) rappresentano una chiara espressione di quella tendenza a sottoporre le strutture a un controllo generalizzato sulla gestione delle richieste di accesso presentate dai consiglieri provinciali, che, come già evidenziato, appare illegittima in quanto palesemente lesiva delle competenze attribuite in materia alle strutture». Il no a priori. "Bocciata" anche la contestazione mossa dalla Giunta al ricorrente sui "giudizi negativi aprioristici" in merito allo svolgimento del concerto.

La valutazione negativa, per il giudice, «è stata formulata dal ricorrente sempre mediante diffuse e articolate motivazioni, il che è espressione di un atteggiamento diametralmente opposto a quello aprioristico, che la Giunta provinciale gli ha addebitato». Il deflusso. Ci sono una serie di circostanze «tutte sintomatiche dell'opinabilità della questione circa l'idoneità dell'area».

Si ricorda il deflusso al termine del concerto, citando anche gli articoli dell'Adige: vennero bloccati i treni per la presenza di persone sui binari. «Appare evidente che una turbativa del traffico ferroviario (...) rappresenta, anche pur considerando la responsabilità dei singoli, il chiaro sintomo di un'insufficienza delle vie di fuga. Infatti, se il deflusso fosse avvenuto con modalità ordinarie, ben difficilmente - scrive il giudice - 1.500 persone avrebbero sfondato una rete di recinzione e 200 avrebbero attraversato i binari». 

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