Transacqua, per il Tar l'«ecomostro» è illegittimo

di Giorgia Cardini

Tutto illegittimo, tutto annullato: il Tar di Trento «bastona» il Comune di Transacqua (ma meglio sarebbe dire l'ex amministrazione guidata dall'attuale consigliere provinciale Marino Simoni ), Primiero Sviluppo srl e la Famiglia cooperativa di Primiero, cancellando ogni atto amministrativo relativo al «mostro di cemento» o «ecomostro» costruito all'ingresso del paese, su viale Piave.

Annullati sei atti del 2012, cinque dei quali firmati dall'allora sindaco: l'autorizzazione di ampliamento della superficie commerciale della FamCoop del 12 luglio, il certificato di agibilità firmato lo stesso giorno, la concessione edilizia in variante del 10 luglio, la convenzione urbanistica del 7 luglio, la delibera del consiglio comunale di nuova adozione del piano di lottizzazione (12 novembre) e, infine, la concessione edilizia del 15 gennaio 2013.

Una bufera, quella che si abbatte sul Comune, che potrebbe avere anche risvolti penali, visto che il Tar ha disposto l'invio di tutti gli atti alla procura della Repubblica di Trento perché valuti se l'ex sindaco Marino Simoni «avrebbe dovuto astenersi in tutta la procedura fino al suo nuovo completamento», dato che proprio nei giorni in cui i primi atti venivano approvati, il Tar già sentenziava che Simoni non avrebbe dovuto mettere la propria firma sulle precedenti concessioni per la lottizzazione che aveva portato alla costruzione della nuova Famiglia cooperativa e ai sedici appartamenti soprastanti. E questo perché la sorella sedeva nel consiglio di amministrazione della Famiglia cooperativa, direttamente interessata alla realizzazione dell'enorme complesso da 21mila metri cubi.

Come nel 2010, a proporre nuovamente ricorso al Tar è stata la ditta di colori e materiali edili Brocchetto di Brocchetto Renzo & C. snc , rappresentata dagli avvocati Carta e Colle, inclusa nel piano di lottizzazione presentato nel 2009 da Primiero Sviluppo srl e FamCoop. E ha impugnato tutti gli atti adottati prima e dopo la sentenza del Tar del 12 luglio 2012 (giorno in cui fu inaugurato il nuovo supermercato). 

Il Comune, infatti, lungi dal prendere atto delle censure del Tribunale amministrativo, era andato dritto per la propria strada (e il Consiglio di Stato anche per questo non aveva concesso alcuna sospensiva della sentenza impugnata). Lo stesso Comune ha tentato di disinnescare la mina, sostenendo che la delibera consiliare del 12 novembre 2012 sarebbe stata un «atto di convalida» del precedente piano di lottizzazione annullato dal Tar, cosa che i giudici hanno contestato perché nella delibera ci si sarebbe dimenticati di fare riferimento a una volontà sanante. 

Inoltre, il Tar fa presente che la sua sentenza del 12 luglio aveva come effetto quello di travolgere tutti gli atti precedenti la nuova approvazione del piano di lottizzazione e conseguenti l'approvazione del primo piano di lottizzazione: dunque, tutti gli atti del 2012 impugnati dalla Brocchetto. Si chiama «illegittimità derivata».
E il Tar ha giudicato fondato un altro motivo di ricorso, aggiunto, relativo alla consistenza dei parcheggi previsti, giudicata dai ricorrenti insufficiente e contraria alle norme previste per le grandi superfici di vendita. Il piano di lottizzazione infatti non ne riportava il numero preciso, contrariamente a quanto prevede la disciplina provinciale. E di parcheggi, rispetto ai parametri fissati, ne mancherebbero tantissimi: una carenza che non avrebbe potuto essere superata fcendo riferimento, come poi è stato fatto, ai parcheggi disponibili presso il caseificio.
Insomma, un bel pasticcio a cui ora il Comune guidato dall'ex oppositore di Simoni, Roberto Pradel , dovrà tentare di mettere una pezza. Ritrovandosi per altro condannato a pagare, in solido con Famiglia cooperativa e Primiero Svilupp, 12mila euro di spese di giudizio. 

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