«Bimbominkia» all'animalista il sindaco Lorenzo Conci assolto dalla diffamazione

Lorenzo Conci, sindaco di Calliano, è stato assolto dall’accusa di diffamazione nei confronti di Enrico Rizzi, l’influencer siciliano leader del Partita animalista europeo. Aveva inventato l’hastag “Rizzibimbominchia” in una pagina Facebook aperta dopo la morte del fraterno amico di Conci, il consigliere regionale autonomista Diego Moltrer, stroncato da un’infarto durante una battuta di caccia. Rizzi si era detto felice della morte di Moltrer, lo aveva definito “vigliacco, assassino e infame” e a Conci è montata la rabbia per quelle parole nei confronti dell’amico deceduto e l’ha sfogata sui social. L’animalista lo ha denunciato nel febbraio del 2015.

Ieri il giudice Fabio Peloso ha letto il dispositivo di sentenza dopo aver ascoltato il pubblico ministero Elisa Beltrame, l’avvocato di parte civile Massimo Pugliese e quello della difesa Nicola Canestrini. Imputato e parte civilenon erano in aula. Conci è stato assolto «perché il fatto non costituisce reato» in merito ai post pubblicati nel novembre del 2014. Assolto anche per la cena proposta agli iscritti del gruppo Fb contro Rizzi («perché il fatto non sussiste») e scagionato per tutti i post diffamatori scritti da altri, riconoscendo che non c’è responsabilità come amminsitratore del gruppo. La formula recita «per non aver commesso il fatto»: il fatto c’è ma non ne risponde lui.

Il dibattimento è iniziato con il pm che ha chiesto l’assoluzione per Conci «perché il fatto non è punibile, ai sensi dell’articolo 599 del codice penale». Questo articolo definisce la provocazione: «Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dall’articolo 595 (diffamazione) nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso». La Beltrame ha spiegato infatti che quando ha emesso il decreto penale di condanna, un procedimento speciale il cui scopo è quello di saltare sia l’udienza preliminare sia il dibattimento, non era a conoscenza di una «discriminante» che fa la differenza ai fini del processo, la provocazione appunto. «L’ho scoperto durante l’istruttoria dibattimentale di luglio - ha affermato ieri - e si tratta di una provocazione molto forte messa in atto da Rizzi». Secondo la pm le frasi di Conci seppur offensive vanno correlate all’ira del momento.

Non era d’accordo l’avvocato di parte civile, Pugliese: «Qui si sta facendo la revisione del processo a carico di Rizzi ma dobbiamo chiederci cosa ha fatto Conci. È vero che la sua reazione può essere stata immediata, ma in questo caso si protrae nel tempo ed ha incitato altre persone a postare foto e frasi con l’hastag “bimbominchia” riferito a Rizzi. Tra l’altro non ha voluto verbalizzare le sue scuse, quindi non c’è stato alcun pentimento rispetto a ciò che ha fatto. Infine la portata offensiva in questo caso è aumentata dal fatto che Enrico Rizzi è un personaggio pubblico».

L’avvocato Canestrini nell’esporre la sua difesa ha “scomodato” l’enciclopedia Treccani leggendo in aula la definizione di “bimbominkia” (il prestigioso dizionario usa la “k”): «Nel gergo della Rete, giovane utente dei siti di relazione sociale che si caratterizza, spesso in un quadro di precaria competenza linguistica e scarso spessore culturale, per un uso marcato di elementi tipici della scrittura enfatica, espressiva e ludica (grafie simboliche e contratte, emoticon, ecc.)». La difesa ha puntato su questo, sul fatto che l’espressione muove una critica: «Rizzi non si può difendere in un processo dicendo che “infame” (come ha definito Moltrer) è un diritto di critica, mentre “bimbominchia” non lo è. Soprattutto se utilizzi Facebook, sul quale c’è un modo di comunicare informale, sul quale la critica è un linguaggio tipico. Diverso sarebbe stato se Conci lo avesse scritto su una lettera formale indirizzata a Rizzi, ma così non è stato». 

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