Giustizia / La sentenza

San Cristoforo: ubriaco nel parcheggio, maxi multa al conducente

Il conducente ha presentato ricorso, sostenendo che il controllo era avvenuto in un'area privata, ma gli agenti intervenuti hanno fatto presente che si trattava di "luogo aperto al pubblico", in cui vigono le norme del Codice della strada. La vicenda si è conclusa davanti al giudice di pace Daniele Bonomi con il rigetto del ricorso dell'automobilista

di Marica Viganò

SAN CRISTOFORO. Quando si è al volante la massima attenzione è d'obbligo, non solo in strada: anche nelle aree destinate alla sosta è necessario seguire le regole di circolazione. I parcheggi di proprietà di attività commerciali e destinati ai clienti sono infatti considerati alla stregua di una via pubblica, come rilevato dalla Cassazione. Per questo motivo l'automobilista che è stato controllato dalle forze dell'ordine all'interno di una ampia area parking dovrà pagare le tre sanzioni che gli sono state contestate per un totale di 600 euro.

Il controllo era avvenuto un anno fa, il 22 agosto 2022, all'interno del parcheggio privato del Lido di San Cristoforo, a Pergine Valsugana. C'è un cartello che specifica che si tratta di "suolo privato riservato clienti". Gli agenti hanno controllato i documenti e poi sottoposto ad alcoltest il conducente, che è risultato positivo. Non c'è stata la denuncia all'autorità giudiziaria, in quanto il livello di alcol era di poco superiore al limite di 0.50 grammi per litro, ma la multa è salata proprio per disincentivare gli automobilisti a mettersi al volante dopo aver bevuto troppo.

Il conducente ha presentato ricorso, sostenendo che il controllo era avvenuto in un'area privata, ma gli agenti intervenuti hanno fatto presente che si trattava di "luogo aperto al pubblico", in cui vigono le norme del Codice della strada. La vicenda si è conclusa davanti al giudice di pace Daniele Bonomi con il rigetto del ricorso dell'automobilista. Nella sentenza viene ricordato il ragionamento della Cassazione in merito ad un caso simile: «L'area di parcheggio destinata agli utenti di un ipermercato - ancorché sia di proprietà privata, sia inclusa per intero in uno stabile di proprietà privata (nella specie, al piano interrato dell'edificio ove aveva sede l'ipermercato) e sia delimitata da strutture destinate a regolare l'accesso dei veicoli (sbarra di ingresso) - è da ritenere aperta all'uso da parte del pubblico e ordinariamente adibita al traffico veicolare, considerato che chiunque ha la possibilità di accedervi».

Ed ancora: «Le norme sulla disciplina della circolazione stradale devono trovare piena applicazione anche su strada o spiazzo privato frequentati da un numero indistinto e più o meno rilevante di persone, concretandosi in tal caso una situazione di fatto del tutto corrispondente all'uso pubblico che diventa preminente rispetto alla natura privata dello spiazzo».

Anche nel caso specifico, che riguarda il parcheggio del Lido di San Cristoforo, la circolazione delle auto all'interno dell'area deve essere soggetta alle norme del Codice della strada. Le multe, dunque, sono da pagare.

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