Slot machine al Tar  vince il Comune di Cles

Se i regolamenti sono ben articolati, se le delimitazioni sono chiare, alla richiesta di installazione di slot machine è possibile dire no. Questo quanto afferma il Tar, che ha respinto il ricorso di una società privata: anzi, il tribunale amministrativo ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalle amministrazioni, 4 mila euro a favore del comune di Cles e 500 a favore della Provincia

di Guido Smadelli

slotCLES - Se i regolamenti sono ben articolati, se le delimitazioni sono chiare, alla richiesta di installazione di slot machine è possibile dire no. Questo quanto afferma il Tar, che ha respinto il ricorso di una società privata: anzi, il tribunale amministrativo ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalle amministrazioni, 4 mila euro a favore del comune di Cles e 500 a favore della Provincia.
«Abbiamo un ottimo avvocato», sorride la sindaco Maria Pia Flaim , elogiando la legale del comune, Sandra Salvaterra . Sembra siano proprio la chiarezza delle regole, la precisa delimitazione degli ambiti dove non possono essere istituite sale gioco, l'adeguata pubblicità garantita ai provvedimenti, ad aver indotto il Tar a dar ragione al comune, contrariamente a quanto avvenuto in un'analoga causa contro il comune di Trento.
Molti enti stanno assumendo contromisure per contenere la ludopatia, quantomeno per garantire che in prossimità di asili, scuole, luoghi sensibili, non vi siano macchinette mangiasoldi. Il consiglio comunale, all'unanimità, aveva varato un regolamento: niente «sale» a meno di 300 metri da scuole, case di riposo e simili. «Paradise srl», società che vanta in viale Degasperi un ampio locale, già discoteca, aveva presentato richiesta di ristrutturazione, per aprire una sala «Video Lottery terminale con apparecchi da gioco». Il locale è in posizione relativamente periferica; ma nello stesso edificio è ospitato il centro professionale Upt. Il 7 marzo 2012 il responsabile dell'ufficio attività economiche negava il rilascio della licenza per l'apertura della sala, attenendosi al regolamento che il consiglio comunale aveva approvato il 30 gennaio precedente; a novembre seguiva il diniego della concessione edilizia. Di qui il ricorso, respinto dal collegio del Tar, presieduto da Armando Pozzi , con Lorenzo Stevanato consigliere estensore e Alma Chiettini consigliere.
Tra le conclusioni in sentenza, le perplessità sul fatto che solo i «giochi illeciti» portino alla ludopatia, stando all'ipotesi che lo Stato, ammettendo i «giochi leciti» escluda la loro pericolosità; ma «sarebbe come affermare che può essere dichiarato alcolista solo chi beve alcolici di contrabbando». Sottolineando la coesistenza di uno «Stato-biscazziere» e di uno «Stato-tutore», il Tar afferma che «Il comune di Cles dimostra di essere conscio delle problematiche indotte dalla proliferazione del gioco d'azzardo e di voler introdurre (...) misure di contenimento del fenomeno», cosa peraltro già contemplata anche dal legislatore provinciale.

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