La Corte Costituzionale si è espressa San Giovanni prima di Sèn Jan

Il Comune nato ufficialmente il 31 ottobre 2017 dalla fusione degli ex Comuni di Pozza di Fassa - Poza e Vigo di Fassa - Vich, non si chiamerà più Sèn Jan di Fassa - Sèn Jan. Il nome corretto, rispettoso delle norme sulla toponomastica sarà San Giovanni di Fassa - Sèn Jan.
A deciderlo con sentenza n. 210 del 25 settembre scorso è stata la Corte Costituzionale.
Formalmente a vincere il ricorso promosso contro la legge regionale (dichiarata incostituzionale per la parte relativa al nome) che istitutiva il nuovo Comune è stato l’ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni visto che il deposito dell’atto alla cancelleria della Corte Costituzionale risale al 3 gennaio di quest’anno. Dal punto di vista sostanziale e politico, tuttavia, la decisione assunta dalla Corte Costituzionale rappresenta un successo che va ascritto in larga misura al consigliere regionale Alessandro Urzì, del movimento «Alto Adige nel cuore». 
L’esponente della destra altoatesina, da sempre particolarmente ferrato in materia di toponomastica, a più riprese in Consiglio Regionale aveva rilevato come il nome del nuovo Comune inserito in legge, cancellasse quello in lingua italiana, comunemente utilizzato di San Giovanni e prevedesse l’ufficializzazione solo di quello ladino di Sèn Jan. «Si sta creando - ebbe modo di sottolineare più volte Urzì - un precedente grave e pericoloso: la previsione su base regionale della introduzione per un comune di un nome solo nella lingua della minoranza con l’abolizione del nome italiano pure conosciuto e usato comunemente come San Giovanni sarà oggetto anche di una segnalazione al Governo per il rischio di una lesione di un principio fondativo dell’Autonomia».  
Ebbene, da quella promessa segnalazione poi attuata, è disceso prima il ricorso del Governo alla Corte Costituzionale e poi la pronuncia della Consulta che alla ha confermato la bontà delle tesi di Urzì. 
Per la Corte «il legislatore regionale, con la disposizione censurata, ha bensì adoperato per il Comune di nuova istituzione, un toponimo bilingue - così mostrando di essere consapevole di dover utilizzare, nell’individuazione del nomen del nuovo ente locale, tanto la lingua italiana quanto quella ladina - ma ha fatto ricorso, nella prima parte di tale toponimo (Sèn Jan di Fassa), a una denominazione mistilingue che non può dirsi espressa in lingua italiana sol perché fa riferimento alla Valle di Fassa. La normativa statutaria, nel prescrivere il bilinguismo anche nella toponomastica, impone, al contrario, che il toponimo sia espresso, per una parte, interamente nella lingua italiana e, per un’altra, anche nella lingua minoritaria».
I giudici della Corte Costituzionale hanno rigettato la tesi adombrata dalla difesa regionale secondo la quale l’utilizzo delle parole italiane “San Giovanni” avrebbero determinato una forzosa italianizzazione di un toponimo storicamente e tradizionalmente radicato sul territorio. «Deve rilevarsi inoltre (al proposito di veda la foto) - va a concludere la sentenza - che “San Giovanni” è toponimo che, come pianamente emerge dai lavori preparatori della legge regionale censurata, era già diffusamente presente nei territori dove sorge il nuovo Comune, tanto che era utilizzato per denominare una frazione del preesistente Comune di Vigo di Fassa - Vich».

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