Maso chiuso e priorità maschile la Consulta boccia la vecchia legge

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge provinciale del 1978 (modificata nel 1993) sul «maso chiuso» nella parte in cui prevede che, tra i chiamati alla successione nello stesso grado, ai maschi spetta la preferenza nei confronti delle femmine.

L’ordinamento del «maso chiuso», in realtà, è stato ulteriormente modificato con la legge provinciale n. 17 del 28 novembre 2001, cancellando la preferenza per la successione maschile.

Il tribunale di Bolzano, però, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale in relazione a una controversia tra due fratelli, un maschio e una femmina, il cui padre, proprietario di un maso chiuso a Novacella, era morto nell’agosto del 2001, prima dell’entrata in vigore della nuova legge che, quindi, non poteva essere applicata secondo i giudici bolzanini.

Dichiarando illegittima la preferenza per l’erede maschio, i giudici costituzionali non dimenticano che la stessa Consulta, con sentenze degli anni Cinquanta, l’aveva invece ammessa.

Quell’orientamento, però, si legge nella sentenza attuale, «non può essere oggi condiviso alla luce del principio di parità tra uomo e donna, il quale assume primazia indefettibile nella valutazione degli interessi di rango costituzionale sottesi all’esame della presente questione».

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