Dal 15 settembre in vigore i nuovi pass auto per disabili

Dal prossimo 15 settembre escono di scena i pass auto per i disabili di colore arancione, definitivamente sostituiti da quelli azzurri di formato e validità europea, più difficile da contraffare

Dal prossimo 15 settembre escono di scena i pass auto per i disabili di colore arancione, definitivamente sostituiti da quelli azzurri di formato e validità europea. Con il nuovo documento i portatori di handicap possono posteggiare la macchina in tutti i Paesi dell’Unione nelle aree loro riservate, indicate da cartelli e strisce sull’asfalto. Si tratta di tagliandi più difficili da falsificare perchè sulla parte anteriore prevedono una vignetta olografica anticontraffazione, sul retro riportano la foto e la firma del titolare. Per le loro caratteristiche permettono inoltre controlli rapidi da parte delle Forze dell’Ordine.

Per i «furbetti» dei permessi falsi l’imbroglio diventa ora più complicato, dal momento che per ingannare la Polizia non basterà più una semplice fotocopia a colori. Chi ancora fosse in possesso di un pass di vecchio tipo si affretti a recarsi in comune per la sua sostituzione con quello nuovo, dal 16 settembre esporlo non metterà più al riparo da eventuali contravvenzioni.

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Emessi da tre anni, i permessi con carrozzina bianca su fondo azzurro hanno via via sostituito quelli arancioni con disegno nero, ma non le loro fotocopie. In diversi casi di cronaca recente è emerso l’impiego disonesto di duplicati fotostatici, in

 

 

tutto simili agli originali. Non sono mancati episodi in cui è stato individuato l’utilizzo di documenti regolari, assegnati però a persone nel tempo decedute. Ora, si volta pagina e i tagliandi arancioni perdono validità documentale. Al rientro dalle ferie, quindi, si dovrebbe assistere a un ridimensionamento del malcostume dei pass falsi e irregolari, a tutto vantaggio dei veri portatori di handicap che avranno a disposizione più aree dove parcheggiare.

 

 


I permessi di questo tipo hanno una durata di cinque anni, anche in caso di disabilità permanente. Fanno eccezione le autorizzazioni temporanee legate a invalidità passeggere. Come previsto dall’articolo 188 del Codice della Strada, i pass vengono rilasciati dalle autorità comunali per la «circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide» e permettono ai detentori di posteggiare nelle aree riservate ai portatori di handicap, oltre che di accedere alle zone a traffico limitato.

Fino al 15 settembre 2012 il documento emesso era arancione e aveva validità nazionale, poi è stato introdotto il nuovo di colore azzurro e le amministrazioni hanno avuto tre anni per effettuare la sostituzione. Il «contrassegno unificato disabili europeo» è valido, appunto, in tutto il territorio dell’Unione Europea, quindi, per reciprocità in Italia è previsto il riconoscimento dei permessi emessi dalle autorità degli altri Stati membri.

 

 

L’utilizzo improprio dei permessi regolari è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 84 a 335 euro. La falsificazione dei pass, invece, è punita penalmente.

La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che rientrano in tali fattispecie anche le fotocopie a colori realizzate e utilizzate come fossero originali da parte del titolare del regolare permesso. Non sono soggette a procedimento penale, invece, le fotocopie esposte come tali e prive di timbri di autentificazione, in quanto non hanno alcun valore documentale e quindi non mettono neppure al riparo l’utilizzatore da eventuali sanzioni per divieto di sosta.

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