Neve / Il caso

Obbligo di Artva, sonda e pala anche per le ciaspolate? La nuova norma è troppo generica, il Cai chiede una circolare esplicativa

Dall’1 gennaio è entrato in vigore l’obbligo di dotazione, che parla solo di «particolari ambienti innevati» dove averli; ma «a cosa serve avere la strumentazione se poi non la si sa usare?»

TRENTO. Le nuove norme sulla sicurezza in montagna, entrate in vigore del primo gennaio, per ora stanno facendo guadagnare le compagnie di assicurazione (obbligo di polizza di Responsabilità Civile per chi scia in pista) ma stanno penalizzando ciaspolatori e scialpinisti della domenica. Anche l Sat si associa alla richiesta del Club Alpino Nazionale di maggiori chiarimenti, perché la legge – approvata a Roma – usa termini vaghi e suscettibili di diverse interpretazioni.

Scrtive la Sat: «Dal 1° gennaio 2022 si applicano le nuove norme sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali, previste dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40.

Tra le disposizioni di più delicata interpretazione vi è quella dell’art. 26, comma 2, in forza della quale “I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso.”
Analoga disposizione era prevista dall’art. 17 della legge n. 363 del 2003, ma limitatamente allo scialpinismo. 

La nuova norma, che risente certo del grande aumento del numero dei frequentatori della montagna invernale anche nella dimensione escursionistica e della condivisibile volontà di garantire adeguate forme di assistenza, è formulata in modo eccessivamente generico e, proprio per questo, tale da non consentire di cogliere l’esatta portata dell’obbligo introdotto e gli ambiti in cui potrà trovare, o meno, applicazione.

Se, infatti, l’aver riferito l’obbligo alla sola frequentazione di “particolari” ambienti innevati, ha rimosso l’iniziale riferimento in sede di lavori parlamentari a questi ultimi tout court, nulla si dice su quali debbano essere le caratteristiche da riscontrare per aversi tale “particolarità”, ragione per cui il vero parametro discretivo tra obbligatorietà, o meno, della dotazione di autosoccorso finisce con l’essere rappresentato solo dai “rischi di valanghe” connessi alle condizioni nivometeorologiche.

Impropriamente viene utilizzato il termine “rischio” come sinonimo di “pericolo”, perché in realtà è di questo che si parla.
Ma il vero problema è individuare di quale livello di rischio si parli, tale da far scattare l’obbligo, se solo si considera che, nella scala europeo del pericolo di valanghe anche il livello 1 – verde – debole, anche se limitato e con minimo potenziale dannoso, individua una pur contenuta forma di pericolosità.

Proprio per questo il Cai ha trasmesso alla Sottosegretaria con delega allo Sport, Valentina Vezzali, la richiesta, corredata da una nota tecnica predisposta d’intesa con il proprio Servizio Valanghe italiano (SVI) e gli organi tecnici CNSASA e CCE, di emanazione di una circolare chiarificatrice che permetta di fornire corrette indicazioni alle Sezioni, alle migliaia di Soci e ai molti appassionati, evitando altresì l’insorgere di potenziali contenziosi con le Forze dell’ordine preposte alla relativa vigilanza, specie in caso di applicazioni restrittive.
In attesa dei chiarimenti governativi, la Sede centrale del Cai invita Sezioni, Soci e frequentatori, ad una lettura ed applicazione della disposizione in oggetto improntata alla prudenza.

Ferma restando l’obbligatorietà della dotazione del kit di autosoccorso per le attività sezionali (corsi e uscite) e individuali di scialpinismo, per quanto attiene le attività escursionistiche, tra cui quelle con le racchette da neve e lo sci-escursionismo, si prefigurano, quindi, uscite in cui sarà obbligatorio per i partecipanti essere dotati di Artva, pala e sonda, ed altre in cui non vi sarà tale obbligo di dotazione.
Per pianificare correttamente l’attività sarà quindi necessario:

- valutare con la massima attenzione lo sviluppo sul territorio dell’itinerario prescelto (morfologia), verificando, anche attraverso gli appositi bollettini, come si presentino le condizioni non solo del percorso propriamente inteso, ma anche quello della prossimità e dei pendii laterali limitrofi, considerandone la relativa inclinazione, che rappresenta un parametro particolarmente rilevante;

- assumere circonstanziate informazioni meteorologiche sui giorni precedenti non meno che con riferimento al giorno della prevista attività;

- ricordare che i bollettini riguardano aree spesso di notevole ampiezza e che occorre, pertanto, mantenere sin dall’avvio dell’attività una costante verifica delle condizioni effettivamente riscontrate in loco e nel corso dello svolgimento, sempre pronti, qualora la situazione si presentasse diversa da quella ipotizzata e ci si fosse avviati senza le dotazioni di autosoccorso, a rinunciare a proseguire oltre.

Ma, come opportunamente sottolinea Umberto Biagiola del Servizio Valanghe Italiano (Struttura operativa del Cai), avere a disposizione strumenti di autosoccorso, certamente preziosi, ma non saperli usare correttamente, sarebbe di ben poca utilità: da qui l’invito a partecipare a corsi di formazione preventiva, quali il Cai organizza istituzionalmente con riferimento a tutte le attività di montagna o ad avvalersi di forme professionali di accompagnamento.

E se andare in montagna non è mai esente dal rischio connesso alla intrinseca pericolosità dell’ambiente, è auspicabile che, di pari passo con l’introduzione di regole che mirano alla sicurezza, venga favorita e comunicata adeguatamente la necessità di prepararsi all’ambiente montano culturalmente, oltre che tecnicamente».

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