TRENTO. Aveva progettato il logo e realizzato il sito web di una Onlus trentina impegnata sia nel sostegno alle persone in difficoltà sul territorio sia negli interventi umanitari nei Paesi in via di sviluppo. Un'attività svolta mentre faceva parte dell'associazione come volontario. Terminato il lavoro, però, aveva presentato una richiesta di pagamento pari a circa 1.600 euro, allegando anche le relative fatture.

La Onlus aveva respinto la richiesta sostenendo che quelle prestazioni fossero state effettuate nell'ambito dell'attività di volontariato e quindi a titolo gratuito. Da qui era nato un lungo contenzioso giudiziario. In primo grado il giudice di pace aveva dato ragione all'ex volontario, riconoscendo il diritto al compenso richiesto.

La vicenda era però proseguita davanti al Tribunale di Trento, che aveva ribaltato la decisione escludendo qualsiasi obbligo di pagamento da parte dell'associazione. L'ex volontario aveva quindi deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza.

Gli "Ermellini" hanno però confermato quanto stabilito dal tribunale, respingendo definitivamente il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese legali per circa 1.400 euro. Nella sentenza viene ricordato che i fatti risalgono a un periodo precedente all'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, che oggi consente alle associazioni di volontariato di stipulare anche rapporti di lavoro. All'epoca era invece applicabile la vecchia legge quadro sul volontariato, che non prevedeva tale possibilità. Per questo, secondo la Corte di Cassazione, aderendo all'associazione il volontario aveva accettato di svolgere gratuitamente le proprie prestazioni, comprese quelle relative alla realizzazione del logo e del sito internet.