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TRENTO. «Non avevo i soldi per chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno». Questa è la spiegazione che l'uomo, un cittadino africano da una decina d'anni in Italia, ha dato al giudice. Ha poi aggiunto di essere invalido civile al 46% e di essersi ritrovato in gravi difficoltà economiche per aver perso il lavoro proprio nel periodo in cui gli erano scaduti i documenti. Si era ritrovato ad avere problemi seri ad arrivare a fine mese, al punto da non potersi neppure permettere di pagare il bollettino postale di 70,46 euro per il kit di rinnovo del permesso di soggiorno. L'uomo, diventato «irregolare», era stato successivamente raggiunto da un decreto di espulsione. Ha fatto ricorso e ha ottenuto ragione: il giudice ha annullato sia il provvedimento della questura di Trento, datato 30 aprile 2026, che l'ordine di allontanamento dall'Italia.
Nel corso del procedimento davanti al giudice di pace, la questura si era costituita in giudizio contestando il ricorso ed evidenziando che il cittadino africano aveva precedenti di polizia (rifiuto di fornire le proprie generalità, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale con condanna a sette mesi di reclusione, detenzione di stupefacenti ad uso personale) e che nel 2025 era stato denunciato più volte per porto di armi ed oggetti atti ad offendere, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, minaccia, danneggiamento e ubriachezza. La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno - aveva rilevato la questura - era stata presentata 19 giorni dopo l'emissione del decreto di espulsione.
Come è emerso dagli atti, il cittadino africano aveva ottenuto nel 2016 la protezione speciale, poi convertita in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rinnovato per tre volte consecutive. L'ultima scadenza era a dicembre 2025: ci sono 60 giorni di tempo per presentare domanda di rinnovo, ma a metà febbraio era scaduto il contratto di lavoro part-time di apprendistato, con la conseguenza che l'uomo si era trovato senza retribuzione.
Il giudice Giulio Gobbati ha accolto il ricorso contro il decreto di espulsione ricordando che il Testo unico sull'immigrazione prevede che, in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero può legittimamente soggiornare in Italia fino ad eventuale comunicazione dell'autorità di pubblica sicurezza in merito ai motivi del diniego. «Ne consegue che, una volta presentata la domanda di rinnovo e fintantoché essa non sia stata respinta, non può procedersi all'espulsione» è il ragionamento del giudice. Tutto fermo fino al termine della valutazione sul possesso dei requisiti. Nella sentenza si ricorda che l'uomo ha fornito spiegazioni sul mancato rinnovo dei documenti (era senza denaro), e che in Italia ha sempre lavorato nei limiti della propria condizione di invalidità, maturando «un radicamento sociale e lavorativo che non può essere ignorato». I precedenti penali evidenziati dalla questura posso essere valutati in sede di esame di domanda di rinnovo, ma non valgono da soli come motivo di espulsione.


