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TRENTO. La giustizia non perde la memoria: tutto rimane scritto, anche dopo aver pagato il proprio conto, anche a 30 anni di distanza dal reato. Proprio ricordando una condanna risalente al 1994, con sentenza emessa dal pretore di Trento, il Ministero dell'Interno ha negato la cittadinanza italiana ad uno straniero a causa di «elementi pregiudizievoli di carattere penale».
L'uomo chiede di poter diventare italiano a tutti gli effetti dal 2014. Il no è arrivato direttamente dal Ministero, con provvedimento che, per i giudici del Tar del Lazio, è del tutto legittimo: «L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione», viene ricordato, in quanto in base alla normativa «la cittadinanza "può" essere concessa».
Vi è dunque una necessaria valutazione per verificare che il soggetto «sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l'assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile». L'uomo si è visto respingere il ricorso contro il provvedimento del 4 dicembre 2018 con cui il Ministero dell'Interno non gli ha riconosciuto la cittadinanza italiana.
Fra gli elementi pregiudizievoli, ossia a suo svantaggio, ci sono un patteggiamento per furto in concorso del 2003 ed una sentenza divenuta irrevocabile il 30 giugno 1994 della Pretura di Trento per "abusivo commercio di prodotti fonografici non autorizzati". Si tratta di un reato che negli anni Ottanta e nei primi anni Novanta non solo era diffuso, ma rappresentava un simbolo, il "costume" di quell'epoca: la compravendita di musicassette e videocassette (e successivamente di cd e dvd) "pirata". Per lo stesso reato era stato condannato successivamente anche a Bolzano.
Il Ministero inoltre ricorda che nel 2005 la coniuge era stata segnalata per lesioni personali.
Nel ricorso lo straniero ha sostenuto che nel caso delle furto in concorso ci sarebbe stato un errore di omonimia e che, per quanto riguarda la moglie, alla segnalazione di lesioni non era seguito alcun procedimento. Ma il Tar, presieduto dal magistrato Enrico Mattei, ha ritenuto infondato il ricorso. Spetta al Ministero la valutazione della richiesta di cittadinanza italiana e - ricorda il Collegio - il giudice amministrativo può esprimersi in merito alla motivazione, ad una eventuale arbitrarietà, ma non entrare nel merito della scelta. Nel caso in esame, il Tar ritiene che i precedenti penali «denotano una tendenza caratteriale della persona che desta un particolare allarme sociale».
Vi sono un «insieme di circostanze esplicitate che appaiono idonee a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione nel tessuto sociale». E ciò vale anche se si tratta di reati "vecchi", precedenti il cosiddetto "periodo di osservazione", pari ad un decennio. «Vale inoltre osservare - precisa il Tar - che il reato di furto rientra nel novero dei reati che, essendo puniti con la pena che nel suo massimo edittale supera i tre anni di reclusione, sono ritenuti automaticamente ostativi al rilascio della cittadinanza».


