TRENTO. Ha vissuto per i primi anni della vita con entrambi i genitori e poi, alla loro separazione, cresciuto prevalentemente con la mamma, un bambino ha espresso il desiderio di poter aggiungere al cognome paterno quello della famiglia materna. Il padre si è opposto, ma il tribunale ordinario di Trento ha valutato l'interesse del minore e ha acconsentito alla richiesta: via libera ad aggiungere al patronimico il cognome della madre, che tra l'altro è identitario della zona d'origine.
La sentenza apre la strada ai nati prima del 2 giugno 2022, giorno in cui è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la sentenza della Corte costituzionale (131/ 2022) che ha dichiarato l'illegittimità della trasmissione automatica del solo cognome del padre.
La vicenda analizzata dal tribunale di Trento - presidente Luciano Spina con a latere i magistrati Alessandra Tolettini e Niccolò Cogliati Dezza - si inserisce in una complessa situazione familiare, con un disagio che in realtà è più dei genitori che del figlio. Il bambino, che frequenta la scuola primaria, vuole bene sia al papà che alla mamma, come è stato appurato, ed è affezionato ad entrambi. Avendo però il cognome paterno e trascorrendo molto tempo anche con la famiglia della madre, era nato in lui il desiderio di avere entrambi i cognomi.
Non di cancellare quello paterno o di farlo precedere da quello materno: la richiesta, a cui il padre si è opposto, era di far seguire al patronimico il cognome della famiglia materna, caratteristico della zona in cui vive, dunque identitario della terra in cui il bambino sta crescendo.
Incassato il no dell'ex compagno, la madre attraverso l'avvocato Luca Conti si è rivolta al tribunale, dato che l'autorizzazione a presentare alla prefettura la domanda di modifica del cognome - in assenza del consenso dell'altro genitore - deve essere necessariamente validata dal giudice.
Davanti al collegio l'avvocato Conti ha rilevato che la sentenza della Corte costituzionale del 2022 fa seguito ad altre sentenze sempre della Consulta pronunciate nel 2016 «nell'ottica di una progressiva parificazione dei ruoli tra madre e padre, e del superamento della famiglia patriarcale»: «Non vi sarebbe pertanto alcun motivo per non dare seguito al desiderio primario del figlio, nel momento in cui non viene pregiudicato il suo diritto all'identità come figlio di entrambe le figure genitoriali» ha sottolineato il legale.
Il tribunale ha ritenuto che nel caso analizzato «sussista l'interesse del minore all'attribuzione del cognome materno, in aggiunta a quello paterno». «Nessuna rilevanza - è il ragionamento del collegio - può avere infatti l'iniziale scelta dei genitori di attribuire il solo cognome paterno al figlio, visto il periodo di convivenza stabile che c'era all'epoca». Il collegio, nell'autorizzare tale importante "aggiunta" identitaria, ha evidenziato anche che «appare fondamentale che la richiesta della madre è stata condivisa con il figlio e la circostanza non è contestata dal resistente», ossia dal padre.
A questo punto la madre, ottenuta ragione dal tribunale, potrà presentare alla prefettura la domanda di modifica del cognome del figlio anche senza il consenso dell'altro genitore, posponendo il proprio cognome a quello paterno.
Sì all’aggiunta del cognome materno: accolta la richiesta di un bambino trentino
La madre, ottenuta ragione dal tribunale, potrà presentare alla prefettura la domanda di modifica del cognome del figlio anche senza il consenso dell'altro genitore, posponendo il proprio cognome a quello paterno
9 giugno 2025 • 19:51

