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TRENTO. Gli insulti rivolti da Vittorio Sgarbi all’allora consigliere provinciale Alex Marini non erano espressione dell’attività parlamentare e, quindi, non potevano essere coperti dall’immunità prevista dalla Costituzione. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza numero 165 del 2026, depositata il 9 ottobre, che annulla la deliberazione con cui la Camera dei deputati, l’8 maggio 2024, aveva dichiarato insindacabili le parole pubblicate dall’ex deputato su Facebook. La vicenda risale al 2019, quando scoppiò lo scontro sulla nomina di Sgarbi alla presidenza del Mart di Trento e Rovereto.
Tutto era iniziato dalle critiche di Marini alla scelta della Giunta provinciale di affidare la guida del museo a Sgarbi. Il consigliere aveva sollevato dubbi sull’opportunità della nomina, richiamando una precedente condanna penale, la compatibilità dell’incarico con il mandato parlamentare e la vicinanza politica con il presidente della Provincia. Sgarbi aveva reagito con un post del 6 maggio 2019, definendo Marini e un altro consigliere provinciale «inetti», «depensanti» e «lautamente pagati per la loro assoluta incompetenza».
Ne era nata una causa civile davanti al Tribunale di Macerata. Nel 2021 il giudice aveva respinto la richiesta di risarcimento avanzata da Sgarbi contro Marini, accogliendo invece quella presentata dal consigliere per le dichiarazioni offensive ricevute. L’ex deputato aveva impugnato la decisione e ottenuto dalla Camera una deliberazione che riconosceva alle sue parole la tutela parlamentare. La Corte d’appello di Ancona aveva quindi sollevato il conflitto di attribuzione davanti alla Consulta.
Ora la Corte costituzionale ha stabilito che quelle dichiarazioni non erano finalizzate a sostenere un confronto su questioni di interesse generale, ma a difendere una posizione personale e a denigrare gli interlocutori. Secondo i giudici, l’immunità parlamentare non può trasformarsi in un privilegio che sottrae gli insulti al controllo della magistratura. L’annullamento della delibera della Camera consente quindi alla Corte d’appello di Ancona di riprendere il giudizio civile. La Consulta non ha invece deciso se le espressioni costituiscano diffamazione: questa valutazione spetta al giudice ordinario.


