TRENTO. Il periodo di prova non è stato superato: questa la comunicazione arrivata ad un addetto di Poste Italiane, impiegato come portalettere. Ma la società ha fatto male i calcoli ed ora dovrà risarcire il lavoratore per un importo che sfiora i 4.400 euro, perché il licenziamento è avvenuto non durante la prova ma quando era già in servizio.

«Questa sentenza tutela i lavoratori precari da periodi di prova eccessivi che, di fatto, aggirano le tutele contro il licenziamento - spiega Marcello Caravello, responsabile regionale del sindacato autonomo delle Poste - La sentenza del Tribunale di Trento (pubblicata nei giorni scorsi, ndr) fa chiarezza sui limiti del periodo di prova nei contratti a tempo determinato, ribadendo un principio fondamentale, ossia che deve esserci proporzionalità con la durata del contratto».

La causa è stata patrocinata da Failp Cisal. Il portalettere, assistito dall’avvocato Giuseppe Lavorgna, aveva ricevuto la lettera il 25 marzo 2025: «Il rapporto di lavoro è risolto». L’uomo, assunto con un contratto di circa 3 mesi (83 giorni), è stato licenziato dopo 15 giorni di servizio. L'azienda applicava il limite di 16 giorni previsto dal contratto di lavoro nazionale, ma il giudice Giorgio Flaim ha stabilito diversamente: per i contratti brevi, il periodo di prova deve rispettare il criterio di un giorno di prova ogni 15 di calendario. Nel caso specifico, la prova non poteva superare i 5 giorni. L’inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato è stato il 10 marzo.

Poste Italiane ha sostenuto che la prova iniziasse solo dopo l'affiancamento, ma il giudice ha chiarito che la formazione (avvenuti nei giorni 10,11 e 12 marzo) fa parte integrante della valutazione del lavoratore. Il licenziamento arrivato in ritardo è costato caro alla società: poiché il recesso è avvenuto oltre il quinto giorno, è stato considerato un licenziamento illegittimo ante tempus, con conseguente condanna al risarcimento di tutte le mensilità mancanti fino alla scadenza del contratto.