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TRENTO. Massimo Passamani, 54 anni, storico leader degli anarchici roveretani, si appresta ad affrontare il sesto passaggio in aula per i disordini al Brennero avvenuti nel maggio 2016. A distanza di dieci anni dalla violenta protesta contro la costruzione di una barriera anti migranti tra Italia e Austria, la Cassazione ha ancora una volta rinviato gli atti alla Corte d'appello.
Passamani, difeso dall'avvocato Andrea de Bertolini, è passato dai 6 anni di condanna in primo grado (pena determinata dal tribunale di Bolzano per i reati di devastazione e saccheggio) a 4 anni e 8 mesi del primo appello fino a scendere a 2 anni e 10 mesi dell'appello-bis dell'ottobre 2025.
Con il nuovo giudizio - l'appello-ter - la condanna potrebbe essere ulteriormente limata.Con decisione del 6 luglio scorso, la seconda sezione penale della Cassazione, presieduta da Sergio Beltrani, ha annullato la sentenza del 2025 per una nuova valutazione in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale aggravata (quattro capi), per colmare «alcune lacune motivazionali» sul concorso morale. Secondo le sentenze di merito, nel corso della manifestazione del 7 maggio 2016 intitolata "Abbassiamo le frontiere", Passamani si sarebbe reso responsabile - in concorso con numerosi altri manifestanti - di azione violente contro le forze dell'ordine, nonché di altre condotte per le quali è stato prosciolto per prescrizione dei reati.
Per la difesa del roveretano, la sentenza dell'appello-bis non avrebbe individuato alcuna prova della sua partecipazione alla fase ideativa e preparatoria dei reati, posto che per i giudici di merito le azioni violente non sarebbero state preordinate. Anzi, all'anarchico veniva attribuita la responsabilità del "concorso nel reato" solo per la sua presenza alla testa del corteo nella fasi più violente degli scontri con la polizia, dando un contributo morale, e per aver parlato ai manifestanti al termine delle azioni.
Sul contenuto del "discorso", tuttavia, non ci sono registrazioni che possano provare la rivendicazione dei fatti e, come ha evidenziato l'avvocato, non si comprende come un comportamento posto in essere dopo gli episodi violenti possa aver avuto una "efficacia causale" sulle condotte degli autori dei reati.
La Cassazione ha accolto il ricorso. «Il giudice di rinvio aveva il compito di chiarire, in relazione a ciascuno degli episodi di resistenza a pubblico ufficiale contestati, quale era il tipo di concorso (morale o materiale) che si contestava al Passamani, con quali condotte lo stesso si era concretamente manifestato e quale era stata l'efficacia causale di tali condotte rispetto all'azione degli autori materiali dei delitti - evidenziano gli Ermellini - Questo Collegio ritiene che la Corte d'appello di Trento, con la sentenza impugnata, non abbia correttamente assolto al mandato conferitole».
In particolare non è stata data l'indicazione degli atti d'indagine da cui viene desunta la prova dei comportamenti dell'imputato (si richiama il contenuto di alcuni fotogrammi senza specificare a quali episodi si riferiscono) e non si è chiarito in che modo il discorso di Passamani, che è stato al termine dei disordini, abbia potuto ex post influire su quanto avvenuto in precedenza. Il fascicolo torna ancora una volta (l'ultima, forse) alla Corte d'appello.


