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TRENTO. Il rapporto fra genero e suocera è sempre tema delicato: ci sono situazioni in cui prevalgono affetto e stima, ma tante altre in cui c'è una mal sopportazione reciproca. Quando i rapporti sono tesi possono anche volare le querele, con il rischio che entrambe le parti finiscano davanti al giudice. In un contesto familiare già reso complesso da una separazione, un uomo ha avuto l'idea poco felice di mettere in mezzo la mamma della sua ex, accusandola di averlo importunato. E si riferiva a molestie non verbali ma fisiche.
Proprio così: al colloquio con una assistente sociale, nell'ambito dell'affidamento dei figli minori della coppia, l'uomo ha detto di aver subìto un approccio sessuale da parte della suocera. Naturalmente tali parole, dato la grave accusa, sono state riportate in una relazione di indagine relativa ai figli, che è arrivata al tribunale dei minori. Sono partite tutte le verifiche del caso, con la suocera che, oltre a negare fermamente qualsiasi tipo di approccio, ha querelato l'ex genero. La procura di Trento ha aperto un fascicolo per diffamazione.
Nel corso del giudizio l'uomo ha capito di aver fatto un grosso errore ad attribuire alla suocera un tale comportamento e ha offerto un risarcimento pari a 500 euro. Anche davanti al giudice l'imputato ha riconosciuto le proprie responsabilità per l'accaduto e ha presentato formali scuse alla persona offesa, dichiarando di volersi impegnare per recuperare e migliorare il rapporto con la suocera, anche nell'interesse dei figli. La donna, pur trattenendo i 500 euro e opponendosi alla richiesta dell'ex genero di accedere ai benefici a seguito del risarcimento, ha dichiarato a sua volta di avere come obiettivo il ripristino del rapporto con l'uomo, e nessun interesse a speculare sull'accaduto.Il giudice ha dichiarato di non doversi procedere per estinzione del reato per condotta riparatoria.
«Si ritiene che il comportamento dell'imputato, consistito nell'avere risarcito la persona offesa e nel manifestare pubblicamente il proprio pentimento e le proprie scuse in udienza, sia idoneo a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione» spiega il giudice, evidenziando nella sentenza che «il verbale di udienza documenta la volontà delle parti di superare il conflitto e il pieno soddisfacimento delle esigenze di tutela della persona offesa». Ma. Vi.


