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TRENTO. Un giorno di tutela in più per chi si ammala e riesce a farsi visitare dal medico soltanto il giorno successivo. È la novità introdotta dall'Inps con la circolare numero 92 del 4 settembre 2026, che modifica una regola rimasta a lungo legata alla distinzione tra visita domiciliare e visita in ambulatorio.
La novità interessa i lavoratori dipendenti e riguarda una situazione tutt'altro che rara: ci si ammala, si contatta il medico di famiglia, ma non si riesce a ottenere una visita nella stessa giornata. L'appuntamento arriva il giorno successivo e il certificato viene quindi redatto con un giorno di ritardo rispetto all'inizio dei sintomi. Da ora anche in questo caso il giorno precedente può essere riconosciuto ai fini della tutela previdenziale della malattia, purché vengano rispettate le condizioni fissate dall'Inps.
La modifica supera la differenza che esisteva finora tra chi veniva visitato a casa e chi invece raggiungeva lo studio del medico. In precedenza, infatti, la possibilità di riconoscere il giorno precedente alla compilazione del certificato era ammessa quando il medico aveva effettuato una visita domiciliare, mentre era esclusa nel caso di visita ambulatoriale. Una distinzione che, secondo l'Inps, non rispecchia più l'organizzazione attuale dell'assistenza territoriale.
Il motivo è anche legato alla trasformazione del lavoro dei medici di medicina generale. La riduzione del numero dei medici di famiglia, l'aumento dei carichi di lavoro e la crescente organizzazione degli accessi attraverso appuntamenti rendono infatti sempre più frequente la situazione in cui un paziente che si ammala non riesce a essere ricevuto immediatamente.
Cosa cambia concretamente
La nuova regola è già in vigore dal 4 settembre. Se un lavoratore si ammala, per esempio, il 9 settembre e viene visitato dal medico il 10, il medico può indicare nel certificato che lo stato di malattia decorre dal 9 settembre. In questo modo anche quella prima giornata viene presa in considerazione ai fini della tutela previdenziale, purché sia correttamente attestata.
Non significa però che il medico possa retrodatare liberamente il certificato. La retrodatazione resta limitata a un solo giorno e il giorno indicato come inizio della malattia deve essere quello immediatamente precedente alla data di rilascio del certificato.
C'è poi un'altra condizione importante: il giorno precedente non può essere un sabato, una domenica o una festività infrasettimanale. In queste giornate, infatti, il lavoratore deve rivolgersi alla continuità assistenziale, secondo le regole previste per l'assistenza medica fuori dagli orari ordinari.
Il medico deve inoltre compilare correttamente nel certificato il campo relativo alla decorrenza della malattia, indicando la giornata precedente alla visita. Se la data viene fatta risalire a più di un giorno prima, l'Inps non riconosce quei giorni ai fini della prestazione.
La modifica riguarda non soltanto il certificato che apre un nuovo periodo di malattia, ma anche le certificazioni di continuazione e ricaduta, alle condizioni previste dalla nuova disciplina.
Cosa deve fare il lavoratore
Sul piano pratico, per il dipendente non cambia la regola fondamentale: la malattia va certificata tempestivamente, a partire dal primo giorno in cui si verifica l'incapacità temporanea al lavoro, e l'assenza deve essere comunicata al datore di lavoro secondo le modalità previste dal proprio contratto.
Il certificato viene normalmente trasmesso in via telematica direttamente dal medico all'Inps. Il lavoratore deve eventualmente comunicare al datore di lavoro il numero di protocollo del certificato, quando richiesto.
La nuova disciplina incide quindi soprattutto sul momento in cui decorre la tutela. Il giorno precedente riconosciuto entra nel conteggio della carenza, cioè i primi tre giorni di malattia, oltre che nel calcolo delle successive percentuali di indennizzo e del periodo massimo assistibile.
Restano le regole sui controlli
La modifica non cambia invece gli obblighi del lavoratore durante il periodo di malattia. Chi è assente dal lavoro deve continuare a rispettare le fasce di reperibilità per le eventuali visite fiscali, che sono dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, tutti i giorni indicati nel certificato, compresi sabati, domeniche e festivi.
L'Inps, dunque, non ha cambiato le regole generali sulla certificazione della malattia, ma ha corretto una disparità che poteva penalizzare chi, per motivi organizzativi legati all'accesso al medico, riusciva a essere visitato soltanto in ambulatorio il giorno successivo.
La tutela viene così uniformata: a fare la differenza non è più il luogo in cui il medico visita il paziente, ma la corretta attestazione dell'inizio dello stato di malattia e il rispetto delle condizioni previste dall'Inps.


