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TRENTO. Non sapeva che senza la patente - perché ritirata dai carabinieri - non poteva assolutamente mettersi al volante. «Ha una scarsa scolarizzazione e conosce poco la lingua italiana» ha fatto presente il difensore dell'imputato: l'errore dell'automobilista, dunque, sarebbe stato «incolpevole», per non aver bene compreso il significato di quanto contenuto nel provvedimento di sospensione della patente. Ma la tesi non ha convinto il giudice, dato che l'uomo - nell'ambito della procedura per riottenere il documento di guida - nel frattempo si era sottoposto a visita presso la Commissione medica. Dalla sospensione della patente si è arrivati alla revoca: dovrà rifare l'esame di guida.
Lo straniero era stato fermato dai carabinieri di Borgo Valsugana nel luglio di un anno fa, mentre procedeva alla guida di un veicolo. I militari nel corso del controllo hanno scoperto che non aveva la patente perché sospesa per sei mesi per guida sotto l'effetto di alcol. Vero è che il periodo del divieto di guida era già trascorso, ma l'iter non risultava ancora terminato e mancava l'esito favorevole della visita medica. L'uomo, nonostante non avesse alcun documento, si era comunque messo al volante: una violazione che gli è costata la revoca della patente.
Contro il provvedimento il suo legale ha presentato ricorso davanti al giudice di pace, ma la richiesta di cancellare la revoca è stata respinta. L'automobilista, come ha evidenziato la giudice Tiziana Toma, quel giorno si era messo alla guida di un veicolo a motore e su strada pubblica, senza essere in possesso della patente e, dunque, non ha tenuto conto che gravava su di lui, riguardo all'obbligo di conoscenza delle leggi in materia di circolazione stradale, «il dovere di informarsi sulla mancata consegna materiale del documento di guida».


