TRENTO. Il Tribunale di Trento, in qualità di giudice d’appello, ha confermato la decisione del giudice di pace che aveva annullato una multa per eccesso di velocità, rilevata tramite un autovelox non omologato. L'incidente si era verificato il 7 aprile 2024, all'uscita della galleria di Martignano, dove il limite di velocità era di 90 km/h e l'automobilista viaggiava a 96,90 km/h.


Il Comune di Trento aveva impugnato la decisione, sostenendo che l'approvazione dell'autovelox fosse equiparabile all'omologazione ministeriale. Tuttavia, il Tribunale ha accolto l’orientamento della Corte Suprema, che ha chiarito che l’approvazione preventiva dell'apparecchio non può essere considerata equivalente all’omologazione. La sentenza sottolinea che il Comune non aveva prodotto il decreto di omologazione iniziale e che la periodica taratura dell’autovelox non era stata documentata.


Il giudice ha rigettato l’appello presentato dall’amministrazione comunale, condannando il Comune di Trento al rimborso delle spese legali dell’automobilista, pari a circa 500 euro, e al pagamento del doppio contributo unificato.